Quando viene notificata la condizione di soprannumerarietà di un docente, questo ha 5 giorni di tempo per presentare domanda di mobilità e decidere quale via prendere tra tutte le opzioni possibili.
Domanda di mobilità con diritto condizionato
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di attuale titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Invece il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse, in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. Infine il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.
Trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e il diritto di rientro
I docenti soprannumerari che vengono trasferiti d’ufficio senza presentare nessuna istanza di mobilità o i docenti perdenti posto che presentano istanza di mobilità a domanda condizionata, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per un ottennio, purchè ogni anno dell’ottennio richiedono il rientro in tale scuola indicandola come prima preferenza nella domanda di mobilità.
Perdenti posto all’infanzia e alla primaria
La domanda di mobilità per perdenti posto si presenta entro i cinque giorni successivi all’individuazione del docente soprannumerario. A tale proposito è utile sapere che per la scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’art.19 comma 5 del CCNI mobilità 2022/2025 è specificato che i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Bisogna sapere che tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 21 marzo 2023, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto e la risposta si alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 31 marzo con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.
Perdenti posto scuola secondaria di I e II grado
Le stesse norme valgono anche per la scuola secondaria di I e II grado, infatti ai sensi dell’art.21 comma 10 del CCNI mobilità 2022/2025, è specificato che i dirigenti scolastici notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Anche per la scuola secondaria di I e II grado, come accade per infanzia e primaria, bisogna sapere che tra le opzioni possibili del perdente posto che non vuole condizionare la domanda (ovvero non vuole permanere nella scuola di attuale titolarità) e che aveva già presentato istanza di mobilità telematica entro il 21 marzo 2023, c’è quella di non presentare nessuna domanda e comunicare all’ufficio scolastico solamente il punteggio della graduatoria di Istituto e la risposta si alla domanda di volere partecipare al movimento anche qualora decadessero le condizioni di soprannumerarietà. In tal modo resterebbe valida la domanda già presentata entro il 31 marzo con la sola aggiunta del punteggio per la mobilità d’ufficio ( punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto) e il non condizionamento della domanda.