Home Personale Il docente inidoneo per malattia deve essere utilizzato in altre mansioni

Il docente inidoneo per malattia deve essere utilizzato in altre mansioni

CONDIVIDI

Il docente che si trova in condizioni di salute tali non permettergli di svolgere le proprie mansioni, deve essere destinato ad altre funzioni senza decurtamento di stipendio.

E’ quanto riporta una sentenza Corte di Cassazione, la N. 8081 Del 21 Aprile 2015, (Fonte: dirittoscolastico.it) in seguito al ricorso di una docente con problemi di salute che è stata collocata “d’ufficio in assenza per motivi di salute” con riduzione dello stipendio, anziché destinarla appunto ad altre mansioni.

IL CONTRATTO SCUOLA

L’articolo 23 del CCNL infatti, riporta che “il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale”.

IL RICORSO

I giudici della suprema corte hanno ravvisato l’irregolarità da parte dell’amministrazione nei confronti di una professoressa, che dopo aver presentato domanda per inabilità, essendo stata riconosciuta totalmente e permanentemente invalida, aveva chiesto di essere utilizzata in altre mansioni.
Nonostante le ripetute visite mediche disposte dall’Amministrazione nei confronti della docente, che confermavano la propria inabilità a proseguire il lavoro di insegnante, questa è stata “collocata d’ufficio in assenza per motivi di salute”, con riduzione dello stipendio.
Quello che la Corte giudica irregolare è il ritardo con cui la docente è stata collocata in altre mansioni.

LA SENTENZA

Il Miur ha replicato che il ritardo è stato dovuto a tempi tecnici, ma per i giudici della Cassazione resta comunque un fatto grave.
Pertanto, la Corte condanna il Miur al pagamento delle spese giudiziarie e dei compensi professionali mancanti alla docente, per la cifra di 2mila euro.

Corte Di Cassazione Sentenza N. 8081 Del 21 Aprile 2015