Sarà ammessa nella graduatoria della classe di concorso Matematica e Scienze e in quella Tecnologia, con un punteggio che tenga conto del titolo ottenuto all’estero. Una docente, che ha fatto ricorso al Tar della Liguria, ha impugnato le graduatorie del concorso dell’Ufficio scolastico di Savona, dopo che l’Amministrazione aveva posto delle obiezioni sul tempo in cui era stata conseguita la laurea, ha avuto il favore della sentenza. Quest’ultima ha conseguito la laurea in Chimica industriale, a Tirana, in Albania, nel 1991. L’equipollenza tra tale laurea (ottenuta in un corso quinquennale) e quella in Chimica industriale del “vecchio ordinamento” non è stata contestata, bensì, come detto, l’obiezione è derivata dall’anno in cui è stata conseguita.
Secondo il tribunale amministrativo però, le scelte assunte dal Ministero non appaiono conformi ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, poiché il corso di laurea in questione è rimasto invariato dal 1938 al 1995. È dunque irragionevole sia la scelta del 1982 di non considerare più idoneo il tiolo, sia quella del 1987 di considerarlo idoneo fino all’anno accademico 1986/1987. Risulta evidente perciò che gli impugnati provvedimenti dell’Amministrazione scolastica sono illegittimi e meritano di essere annullati, con la conseguente ammissione della ricorrente nella graduatoria A018 (disciplina che si insegna nella scuola secondaria di secondo grado)