Una docente supplente di una scuola primaria della provincia di Treviso, con un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 in regime di part time al 50%, è stata pagata a cottimo, fuori da ogni norma contrattuale. La docente difesa dalla Gilda Insegnanti di Treviso era stata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per avere tutelati i suoi diritti.
La docente viene individuata dalla graduatoria di Istituto di una scuola primaria della provincia di Treviso per un contratto a tempo determinato con decorrenza il 21 settembre 2019 e termine al 30 giugno 2019 con part time per 12 ore settimanali su 24 che costituirebbero l’orario normale di cattedra.
La docente in part time verticale ha un orario di servizio concentrato in due giorni: lunedì e martedì. L’anomalia inizia quasi subito perché, dopo il primo contratto, gliene vengono
fatti firmare settimanalmente altri, ogni volta per due giorni di servizio: assunta il lunedì e licenziata il martedì, senza quindi scorrimento di graduatoria. Presta servizio ogni settimana nelle stesse classi e con lo stesso orario, in perfetta continuità per tutto l’anno scolastico. Le vengono assegnati i registri personali per tutto l’anno, nei quali compare con inserito il suo nome come insegnante della classe. In buona sostanza la supplente firmerà 15 contratti perché licenziata 14 volte.
Poiché insegna con orario di part time al 50%, la docente propone al Dirigente Scolastico il piano annuale degli impegni funzionali (riunioni) a cui parteciperà, anche in giorni diversi da quelli in cui insegna, rispettando la proporzione con l’orario di servizio e il Dirigente Scolastico lo approva.
Così facendo la docente riceve, per un anno di insegnamento di dodici ore settimanali, comprese le attività accessorie, l’astronomica cifra di 1.053,34 euro, compresa tredicesima!!. In buona sostanza viene pagata 33 euro al giorno e siccome fa sei ore al giorno si tratta di 5,50 euro all’ora (lordi), invece avrebbe avuto diritto ad un pagamento di circa 8.000,00 euro lordi complessivi.
Bisogna sapere che ai sensi dell’art.39, comma 10, del CCNL scuola 2006/2009, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. Quindi la docente impegnata con contratto part
time di 12 ore su una cattedra di 24 ore, doveva essere retribuita al 50% della retribuzione mensile intera e per nessun motivo poteva essere retribuita a cottimo, come ha decretato la dirigente reggente che ha firmato i primi contratti e la dirigente titolare subentrata ad anno in corso che ha continuato ad assumere e licenziare l’ignara docente.
Con la sentenza n. 135/2021 pubbl. il 15/04/2021 del Tribunale del lavoro di Treviso, la docente, supportata dal sindacato Gilda degli Insegnanti di Treviso con il patrocinio dell’Avvocato Innocenzo D’angelo, ha ricevuto la restituzione degli stipendi illegittamente trattenuti con la modalità del pagamento a cottimo.
La Gilda di Treviso ha esultato davanti alla sentenza in cui è stato “Accertato che la ricorrente ha prestato attività corrispondente a quella di supplente part time al 50% dal 21/9/2018 al 21/5/2019, condanna il Ministero al pagamento a favore della ricorrente della retribuzione spettante, detratto quanto già corrisposto, ed alla regolarizzazione contributiva, oltre al riconoscimento della anzianità di servizio e del punteggio nel detto periodo maturati”.
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