Una Ds di un Liceo Scientifico, per avviare una sperimentazione di una curvatura a indirizzo matematico, ha convocato, tramite whatsapp, un dipartimento di matematica e fisica nel periodo di fine luglio.
DIRITTO DEL DOCENTE A GODERSI LE FERIE
Uno dei docenti di quel dipartimento ha deciso di non rispondere all’anomala convocazione fatta tramite whatsapp, anche perché è in ferie dal 14 luglio fino al 25 agosto 2018.
È noto che un docente ha diritto a godersi, nei mesi di luglio e agosto, i 32 giorni di ferie più i 4 giorni di festività soppresse. Ai sensi dell’art.13 comma 1 del CCNL scuola 2006-2009 il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie, come previsto dal comma 2 del succitato art.13, è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, al docente sono altresì attribuite, ai sensi dell’art.14 del CCNL scuola 2006/2009, 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Durante le ferie del docente, se ci sono importanti motivi di servizio, le stesse potrebbero essere interrotte da una convocazione ufficiale del Dirigente scolastico. Nel comma 12 dell’art.13 del CCNL scuola 2006-2009 che regola tutt’ora le ferie del personale scolastico, è specificato che qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime.
IL DOCENTE QUANDO E’ IN FERIE HA IL DIRITTO A RESTARE DISCONNESSO
Certamente non si può definire convocazione ufficiale un messaggino fatto nel gruppo dipartimentale di whastapp per di più in un periodo di ferie, per cui il docente che non ha risposto alla pseudo convocazione, non incorre in nessun rischio di sanzione disciplinare.
Inoltre esiste anche una nuova norma contrattuale, introdotta nell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, che demanda alle contrattazioni di Istituto il diritto del personale alla disconnessione da social e dai gruppi whatsapp della scuola. Precisamente nella contrattazione di Istituto devono essere individuati i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).
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