Questa è la storia di una docente inserita in II fascia GPS che viene individuata, nel mese di settembre 2021, come supplente di una cattedra dell’organico Covid dalle graduatorie di Istituto di un Liceo. La docente, nel mese di novembre 2021, viene nominata per una supplenza annuale dalle GPS e non prendendo servizio incappa nella sanzione di non potere essere assunta dalle GPS di tutte le classi di concorso in cui è inserita e dalle relative graduatorie di Istituto della medesima classe di concorso dove sta svolgendo servizio dal mese di settembre. Il 31 dicembre 2021, data in cui i contratti Covid dovrebbero essere prolungati per altri tre mesi, la docente viene licenziata dalla Ds a causa delle sanzioni inflitte dall’ufficio scolastico provinciale.
Bisogna sapere che, ai sensi dell’art.14 dell’OM 60/2020, la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento. Questo significa che successivamente al fatto della mancata presa di servizio dopo nomina da GPS, il docente non potrà più ricevere supplenze per quella classe di concorso dalle GPS e dalle GI, in modo particolare, dalle GPS, anche da tutte le altre classi di concorso in cui è inserito. La norma non prevede licenziamenti per coloro che sono comunque in fase di supplenza pregressa.
La dirigente scolastica di un Liceo licenzia la supplente in organico covid, non prolungando, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, la supplenza Covid perché la docente era stata sanzionata ai sensi dell’art.14 dell’OM 60 /2020.
La docente ricorre al giudice del lavoro, ottenendo una schiacciante vittoria sia in I grado che in II grado. In buona sostanza il giudice ordina l’immediata reintegrazione della docente, il recupero degli stipendi illegittimamente bloccati a causa del nefasto licenziamento e dei punti persi per l’intervento del provvedimento attuato dalla dirigente scolastica.
Il giudice ordina il reintegro della docente ingiustamente licenziata, ma la dirigente scolastica non rende esecutiva la doppia sentenza di reintegro disposta. La motivazione dell’applicazione della sentenza è dovuta al fatto, ritiene la dirigente del Liceo, di attendere il merito sui due gradi di giudizio.
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