In questi giorni di aprile e massimo fino al 18 aprile per la scuola dell’infanzia e primaria, ma anche per i docenti titolari alla scuola secondaria di I e II grado, potrebbero arrivare le notifiche per l’individuazione del docente soprannumero. Questa notifica potrebbe avvenire dopo il riscontro incrociato tra posti in organico dell’autonomia e il calcolo dei docenti titolari di ogni singola scuola.
La domanda di mobilità per perdenti posto si presenta entro i cinque giorni successivi all’individuazione del docente soprannumerario. A tale proposito è utile sapere che per la scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’art.19 comma 5 del CCNI mobilità 2022/2025 è specificato che i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Le stesse norme valgono anche per la scuola secondaria di I e II grado, infatti ai sensi dell’art.21 comma 10 del CCNI mobilità 2022/2025, è specificato che i dirigenti scolastici notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Invece il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. Infine il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.
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