Su Italia Oggi si analizza il caso di un docente precario di 66 anni, neoassunto in ruolo. Il professore, Gabriele Gentile, originario di La Spezia, ha alle spalle oltre 20 anni di precariato. Nei giorni scorsi gli è stato finalmente notificata la nomina in ruolo per l’insegnamento dell’educazione artistica con effetto dal 1 settembre 2017.
Al termine del 2017-2018 potrà andare in pensione, avendo raggiunto i limiti di età per i fini pensionistici (20 anni di contributo). Il docente chiede se potrà ottenere, anche se di ruolo solo un anno, la ricostruzione della carriera.
{loadposition carta-docente}
LA RISPOSTA – La risposta, in teoria, potrebbe essere positiva, dato che la ricostruzione della carriera è un diritto del personale scolastico. Non è scontato, però, gli effetti di tale ricostruzione sulla liquidazione della pensione al 1 settembre 2018. Infatti l’art. 1, comma 209, della Legge 107 dispone che la domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata tra il 1 settembre e il 31 dicembre dell’anno scolastico successivo al periodo di prova. I benefici economici decorrono giuridicamente ed economicamente dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello del superamento del periodo di prova, senza nessun effetto retroattivo.