Un docente della provincia di Cuneo fa lezione all’aperto, davanti all’istituto scolastico, dove non può entrare perché privo di Green pass. Il prof, 52enne, insegna Topografia dal 1988: ha deciso di intrecciare un cesto di vimini di fronte all’istituto superiore statale per geometri Virgilio.
Il docente di scuola superiore ha annunciato che se l’emergenza continuerà anche nel 2022, rimarrà per tutto l’anno scolastico senza stipendio e senza la possibilità di insegnare o entrare a scuola. Nel conto ha messo anche la possibilità, al momento comunque non prevista dalla normativa per questo genere di sospensione, di perdere il lavoro.
Come gesto di solidarietà verso l’insegnante, il 28 settembre si è formato un presidio a cui hanno partecipato anche alcuni studenti.
“Il lasciapassare è una discriminazione, un ricatto sociale che non mi permette di lavorare – ha scritto l’insegnante in una lettera aperta ai suoi studenti – Mio padre era partigiano: pare di essere tornati in quel periodo, quando per lavorare dovevi esibire la tessera fascista. Ai ragazzi ho chiesto di pensare con la loro testa, di non accettare ricatti”.
“Non mi spaventa perdere il lavoro, mio padre partigiano mi ha insegnato curiosità e coraggio: farò altro. Ma sono qui per i ragazzi, perché capiscano che devono lottare per le loro idee. Il compito della scuola è formare i nuovi cittadini”, ha concluso il prof contrario al Green pass obbligatorio.
Il docente non rientra nella casistica di coloro, lavoratori della scuola, che possono entrare anche se privi di Green pass.
Come abbiamo già scritto, si tratta di casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il lavoratore può comunque entrare in servizio se presenta un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato.
Lo si legge nel testo della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato ieri, 23 settembre, al Senato.
Il certificato che il lavoratore presenta dovrà attestare che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del D.L. 52/2021, vale a dire:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Infine, l’Usr Lazio, con una nota del 16 settembre, elenca altre due casistiche in cui il lavoratore può essere ammesso anche senza certificato verde:
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