Interessante sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari sulla sanzione comminata a una docente per il mancato utilizzo del registro elettronico.
Una docente di un liceo di Barletta, tre anni fa, ha subito la sanzione disciplinare del preside della scuola in cui prestava servizio per il mancato utilizzo del registro elettronico.
La docente utilizzava quello cartaceo, perché la scuola era sprovvista di qualsiasi supporto informatico per i docenti.
In realtà, si è appurato, gli insegnanti dovevano provvedere a portare da casa il proprio computer o annotare tutto a scuola sul cartaceo per poi trascrivere tutto a casa (situazione non legale, visto che il registro è atto pubblico e va compilato al momento).
Nel marzo del 2015 il preside dell’istituto, a causa di un’assenza della docente, ha scoperto che la stessa utilizzava un registro cartaceo e non quello elettronico.
Il dirigente scolastico procedeva all’apertura di un procedimento disciplinare, malgrado le rimostranze del docente, che veniva sospeso dal servizio la docente per un giorno.
La professoressa, però, non accettava quanto subito e si rivolgeva al Tribunale del lavoro.
Dopo una lunga trafila, il 16 febbraio scorso, è arrivata la sentenza di merito
Il giudice del tribunale di Trani ha annullato la sanzione disciplinare e ha condannato alle spese l’amministrazione.
Il magistrato ha ribadito che “la mancanza di adeguata strumentazione a scuola all’epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente”.
Non è possibile utilizzare il registro elettronico nelle scuole, in assenza di adeguata rete internet e di supporti informatici per gli insegnanti.
“Purtroppo ancora in troppe scuole si costringono spesso gli insegnanti ad acquistare a proprie spese i supporti e, in alcuni casi, anche utilizzando la propria connessione internet del cellulare personale. Ancor più inaccettabile è il fatto che nonostante un palese errore del dirigente, le spese legali debbano essere a carico dell’amministrazione. Si auspica che difronte a casi così evidenti sia il preside a pagare di tasca propria, invece a pagare è sempre la collettività”, così Vito Carlo Castellana, coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Bari.
Già nelle settimane precedenti, la Tecnica della Scuola, si è occupata del registro elettronico: ha destato scalpore la notizia dei 5 docenti dell’istituto Majorana di Catania, sospesi dalla preside per essersi rifiutati di compilare il registro elettronico.
Gli insegnanti da un lato hanno contestato l’uso di uno strumento non obbligatorio senza apposita delibera da parte di un organo collegiale, dall’altro lato, hanno rilevato inoltre che molte aule della scuola catanese non sono provviste di pc o tablet per la compilazione in tempo reale, che ricordiamo essere obbligatoria.
La preside dell’istituto, in una lettera di precisazione, ha smentito gli insegnati specie sul quest’ultimo punto, quello relativo alla strumentazione elle aule, ritenendo inoltre non necessaria la delibera del collegio dei docenti per introdurre il registro elettronico a scuola.
L’uso del registro elettronico è riferito all’articolo 7 comma 31 del DL 95/2012 che recita così: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
La norma, come specificato altre volte dalla Tecnica della Scuola, non è imperativa, cioè ribadiamo che l’adozione del registro elettronico non è obbligatoria.
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