Il caso del docente sospeso per aver rifiutato il registro elettronico, impone alcune riflessioni
Il collega non è contro la tecnologia non si tratta di questo, ma predilige secondo me il principio di cautela a tutela dei dati che Lui e dunque Noi tutti dobbiamo trattare.
Faccio un discorso generale e mi pongo delle domande per quel che ne so su questo caso.
1^ DOMANDA
Può bastare aver deliberato in un collegio del 2015 anni fa la sperimentazione del Registro Elettronico?
Assolutamente NO.
Per due ragioni che gridano vendetta
La prima che il Collegio dei Docenti non ha titolo ad esprimersi sul R.E. in quanto è un software applicativo che non riguarda la didattica e se anche posto al dibattito del Collegio, avrebbe dovuto avere un passaggio obbligatorio in Consiglio di Circolo per una ratifica delibera attuativa che non ha mai avuto, in quanto solo il Consiglio di Circolo ha potere deliberante in termini di regolamento di Istituto e dunque nel solo caso fosse presente nel regolamento di istituto avrebbe valore di ORDINE DI SERVIZIO diversamente NO.
La seconda
Se si è chiesto il parere del Collegio nel 2015 , poiché i Collegi dei Docenti concludono la loro “vita”ogni anno il 31 Agosto e ricomincia uno nuovo con la delibera N° 1 il 1° Settembre e ha sempre una composizione diversa in quanto qualcuno se ne va o arriva , dunque allora sarebbe stato corretto, giusto ed onesto che ogni anno come si fa per tutte le altre cose sottoporre al parere del Collegio il R.E visto che già lo si era coinvolto nel 2015, ma questo non è accaduto e dunque è procedura illecita, scorretta e senza alcun valore deliberante.
Dunque può ritenersi questo un illecito amministrativo? Secondo me Sì
2^ DOMANDA
Nell’inserire ed adottare a scuola il registro elettronico, in base a quale normativa è stato asportato e sostituito il Giornale di Classe?
Ammesso e non concesso che la procedura di “adozione” del registro Elettronico sia stata comunque corretta ma parrebbe di No secondo me, comunque, a quale titolo ed in forza di quale legge è stato abrogato il Giornale di Classe previsto dal Regio Decreto N° 965 ex art 41 del 1924 ancora in vigore?
Può una delibera scavalcare e superare una legge dello stato vigente e mai abrogata?
Nella legge sulla dematerializzazione del 2012 da nessuna parte si scrive che il Registro elettronico SOSTITUISCE il “Giornale di Classe” e quindi a limite se la procedura fosse stata corretta avrebbe dovuto “Affiancare” il giornale di Classe, ma non sostituirlo.
3^ Domanda
Asportando il Giornale di Classe si compie un illecito?
Si, si compiono due illeciti/reati contemporaneamente, il primo rimozione o occultamento da parte del pubblico ufficiale di un atto pubblico (Dirigente che toglie il registro di classe cartaceo)
“Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” Articolo 476 Codice penale
ed il successivo contemporaneo reato contro la sicurezza essendo documento necessario per le norme di evacuazione (al suono della campana, il docente prende il registro di classe, il modulo entro contenuto e si reca nel punto di raccolta…) con la rimozione da parte del DS del giornale di classe esiste l’impossibilità di attestare la presenza del Docente con firma autentica in servizio e dunque si istiga a far commettere un illecito al docente
“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” Articolo 437 Codice penale
Tale procedura di asportazione inoltre induce il docente a compiere a sua volta senza possibilità alternativa a commettere un illecito dovendo “firmare “ termine scorretto, Cliccare /spuntare forse , da casa o comunque in un momento diverso quando in mancanza di linea o di PC o di guasto senza nessuna procedura alternativa a garanzia per il docente alternativa ad una firma o meglio “clic” o “firma debole” come vogliano chiamarla che non permette al lavoratore di “attestare la presenza in servizio” con un sistema “certo”, quale è oggi in assenza di firma digitale o elettronica solo la firma autografa unica per Noi possibile e legale oggi, dunque questo fatto induce il dipendente a compiere un atto illecito senza che mai gli sia stato detto nulla sul valore legale e senza un regolamento che lo espliciti in maniera TRASPARENTE E LEALE:
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art 479 Codice penale
Dunque il Dirigente nel fare ciò ha commesso un illecito? secondo me sicuramente Si.
4^ Domanda
i Docenti sono stati Incaricati e designati (accade in molte scuole con incarico scritto unilaterale) Dunque obbligato a trattare i dati personali e sensibili degli alunni, poteva essere fatto in mancanza di formazione ed istruzione sulla Privacy?
Sicuramente NO. E’ un illecito/reato grave
Gli artt. 29 e 32 del GDPR 679 UE nuovo regolamento Privacy di non poter incaricare nessuno se prima non istruito e verificata tale istruzione cosa non obbligatoria con la 196/03
Dunque sulla base di questa imposizione unilaterale senza aver fatto la dovuta formazione e da verificare, il Dirigente è stato incauto? Sicuramente Si, contravvenendo ed aprendo alla possibilità di richiesta del risarcimento del danno verso terzi (art. 82) e non sarà in grado di garantire di aver rispettato l’art 24 del GDPR contravvenendo anche L’articolo 15 del Codice Privacy al primo comma prevede la responsabilità, ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, a carico di chiunque avesse cagionato un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali 2050 del CC sulla privacy (attività pericolose)
PER QUESTE RAGIONI IL DOCENTE IN QUANTO INCARICATO DALLA DESIGNAZIONE MA SENZA FORMAZIONE ALCUNA , GRAVATO DI UNA RESPONSABILITÀ CHE LA LEGGE STABILISCE CHE NON POSSA ESSERE INCARICATO,
Se rifiuta di eseguire un ordine attiene a quanto stabilito dal Codice di comportamento del Docente ?
Contratto Scuola
Art. 11 Obblighi del dipendente
Comma 3 lettera h
se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
Dunque credo che il docente nel non eseguire l’ordine abbia fatto il suo dovere in quanto è fuor di dubbio che siamo di fronte a degli illeciti
E’ opportuno che il docente tratti i dati personali e sensibili senza avere nessuna copertura assicurativa ?In caso di mero errore materiale per violazione privacy che se accertata dal Garante ha una ammenda salatissima di migliaia di euro e non copribile da polizza assicurativa in quanto ammenda, assicurazione che non abbiamo ma che nel caso l’avessimo potrebbe coprire solo per una risarcimento danni . Dunque siamo oltre che non istruiti scoperti totalmente e nessuno ci comunica come e cosa fare.
Mi pongo ancora delle Domande sulle quali riflettere ed azzardo un pensiero , quale può essere il motivo che porta un Dirigente a rincorrere ed ad insistere malgrado queste obiezioni all’uso del registro elettronico anche quando gli vengono segnalate tali incongruenze alla quali consuetudine diffusa non danno risposta con riferimenti di legge?
Tutto questo zelo nel voler rispettare una legge che manca di un decreto attuativo sulle modalità ed ancora più fondamentale manca del parere del garante privacy, perchè insistere? Come mai?
Può essere che non prevalga nel DS il principio di Cautela essendo lui a rischiare, ed invece rincorrere malgrado le incertezze o certezze mai certificate da nessuno si insegua la corsa al R.E . senza neanche porre il quesito a livello più alto e comunicarci le eventuali risposte?
Cosa c’è sotto che spinge a questa accelerazione incauta senza regole e correre il rischio ? e magari come capitato a me chiedermi nel modulo di iscrizione di mia figlia minorenne OBBLIGATORIA la mail di mia figlia ? (solo per fare un esempio)
Questa corsa a rincorrere una legalità che non è data dalla legge è strana e non vedo per esempio altrettanto accanimento e rincorsa al rispetto della Trasparenza e sulla Sicurezza ,alla diffusione e conoscenza del Documento di valutazione del Rischio ben piu’ importanti del Registro Elettronico .
Cosa sarà mai che porta e spinge i Dirigenti a preferire la corsa al Digitale senza invece PRETENDERE un chiarimento ed una CERTEZZA da comunicare ai docenti e alle famiglie ? e non invece una corsa alla TRASPARENZA ( es. sui verbali ) Sicurezza (D.V.R) ?
Gatta ci cova, pare inspiegabile e non comprensibile il perché ed allora provo a dire la mia sicuramente fantasiosa direte Voi e diranno in tanti , ma magari ci vado vicino chissà molte volte …..diceva
“A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina” (Giulio Andreotti)
Ci sono dei doveri datoriali da seguire prima di inserire il R.E. , perché tralasciare tutti questi accertamenti necessari prima di inserire uno strumento del genere ?
E’ dato dal fatto che I dirigenti nella loro retribuzione hanno una quota di stipendio molto importante che si chiama “premio di risultato” che è legato al raggiungimento degli obiettivi che vengono dati dal MIUR , concordati con gli USR e condivisi assieme che tutti gli USR pubblicano
La quota stipendiale variabile importante è legata al raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi , tra i quali oltre gli INVALSI ed altri c’è guardate un po’ il REGISTRO ELETTRONICO e dunque mantenerlo in esercizio vale per i DS il mantenimento degli obiettivi e se si tornasse indietro sarebbe inspiegabile e dunque potrebbe mettere a rischio il mantenimento degli obiettivi raggiunti che hanno 4 scale di valutazione che se raggiunti in pieno sono svariate migliaia di Euro per loro .
Invece non ci sono incentivi per la pubblicazione e la diffusione del DVR che il 99% di Noi non ha mai letto che è la BIBBIA della PREVENZIONE E SICUREZZA che pochi pubblicano e che forse neanche i dirigenti lo hanno letto per intero sono sempre oltre 100 pagine .
MA PER LA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEL DVR NON CI SONO INCENTIVI , NON SONO COMPRESI TRA GLI OBIETTIVI CHE IL MIUR STABILISCE COSI COME PER LA TRASPARENZA SUI VERBALI O PER ESEMPIO SULLA RENDICONTAZIONE DEI SOLDI RICHIESTI COME CONTRIBUTO VOLONTARIO .
Ecco perché la corsa in una sola direzione e non nelle altre .
Dunque questo elemento incentivante sul R.E potrebbe essere ai limiti della legalità , in quanto mettere tra gli obiettivi l’uso di uno strumento che ad oggi non ha passato il vaglio del garante ( nessuno ) forza i Dirigenti per inseguire l’incentivo e l’obiettivo ad attuarlo adottandolo in mancanza di tutte le precauzioni e qui vedo stridere questa ipotesi con quanto previsto dalla legge sul Codice di Comportamento dei Dirigenti che dice
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62 .
Può essere una “esigenza personale” inseguire un obiettivo che porta ad un premio in mancanza delle dovute cautele ?
Dunque sarebbe opportuno ed onesto intellettualmente prima di sanzionare un Docente per “insubordinazione” all’uso del Registro Elettronico, verificare se le risposte alle domande che ho posto sono state date dal Dirigente e se il Dirigente abbia adempiuto LUI a tutte le procedure sopra menzionate cosa che L’ufficio procedimenti disciplinari avrebbe dovuto accertare prima di avviare un procedimento e sanzionare ill Docente guardando il dito e non la luna , questa ovviamente è la mia ipotesi.
Perciò credo che occorra da parte del MIUR un chiarimento o che solleciti il Garante a trovare una soluzione in quanto non è possibile che si agisca in regime di totale anarchia ritenendo che sia il DS il datore di lavoro e che ognuno di essi possa applicare, fare e disfare le leggi a piacimento senza seguire una linea guida e lasciare la popolazione scolastica in balia di tali incertezze ed a rischio in quanto trattasi di minori circa 5 milioni di Studenti ed 1 milione di docenti senza certezze normative e chi si azzarda a porre il problema viene sanzionato e zittito.
Massimo Locci
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