Personale

Il docente di sostegno non può fare supplenza su posto comune

Purtroppo la questione docenti di sostegno usati per le supplenze su posto comune continua ad essere puntualmente presente nell’attualità scolastica. Stavolta, è l’USB a segnalare una circolare in merito emanata dall’USR Sicilia in cui si sottolinea tale norma, puntualmente disattesa in moltissime occasioni.

La vicenda e la nota dell’USR Sicilia

La circolare sarebbe una risposta alle sollecitazioni del sindacato che, dopo diversi contenziosi con alcuni dirigenti scolastici dell’isola, aveva chiesto l’intervento risolutivo dell’Ufficio scolastico regionale. Intervento che si è avuto con la circolare del 06/02/2018, in cui vengono posti “i puntini sulle i” sulla questione supplenze docenti di sostegno su posto comune: “si ricorda che questa Direzione ha già emanato la nota prot. 246 dell’ 8 gennaio 2009 nella quale si precisava che “Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da escludere che ciò possa avvenire in presenza dell’alunno a cui è assegnato”.

L’USR ricorda anche una nota Miur sul tema, la n. 9839 del 08/11/2010, che richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE U .0002972.06 02 2018

Supplenze in altre classi o nella stessa classe della cattedra di sostegno

Come sappiamo, quella di utilizzare l’insegnante di sostegno per sostituire i colleghi assenti sembra essere, purtroppo, pratica diffusa. In particolare, i lettori ci segnalano 2 tipologie di situazioni: nel primo caso docenti di sostegno, in presenza del proprio alunno da seguire, vengono assegnati alla supplenza in altre classi, lasciando quindi da solo l’alunno disabile. In altri casi, la supplenza viene assegnata al docente di sostegno nella stessa classe dell’alunno disabile che si segue. In entrambi i casi la procedura è illegittima.

Le linee guida del Miur e la normativa

Infatti, tale pratica di utilizzare l’insegnante di sostegno come supplente nella stessa classe dell’alunno disabile assegnato o in altre, è vietata da una serie di norme; intanto ricordiamo le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che specifica: l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.

Linee Guida Miur Sostegno

A sostegno di questa normativa citiamo anche l’art.13 comma 6, della Legge 104/92, che sancisce: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

Oltre la già citata nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, di cui abbiamo già riportato il punto di nostro interesse.

Nota 9839 Del 8 Novembre 2010 Supplenze Temporanee Docenti Chiarimenti

Cosa fare se l’alunno disabile è assente?

Nel caso di assenza dell’alunno disabile, come spiegato in altre occasioni, le scuole assumono un atteggiamento non sempre univoco, in quanto, posto che in presenza dell’alunno H l’insegnante di sostegno non deve essere chiamato per altri incarichi, in caso di assenza dell’alunno, il dirigente spesso utilizza il docente di sostegno per coprire le cattedre vuote temporaneamente. Mentre, nel caso sia prevista una specifica attività didattica con la classe, dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, bisogna segnalarlo al Dirigente Scolastico, che dovrà provvedere ad individuare qualche altro docente in servizio per la supplenza.

Fabrizio De Angelis

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