Attualità

Docente superattivo libero professionista, ma assente perenne a scuola: indagato per truffa ai danni dello Stato

Un record di cui non vantarsi: un docente di Matematica applicata ha accumulato qualcosa come 769 giorni di assenza in appena tre anni scolastici, dal 2016 al 2019. Per giustificarli, l’insegnante ha presentato certificati di malattia firmati dal proprio medico curante, per complessivi 459 giorni, e congedi parentali per seguire la figlia minore, per gli altri 310.

Solo che nello stesso periodo, il prof ha anche svolto svariate consulenze per la sua attività libero professionale in tutta la Penisola, incassando quasi 100 mila euro.

L’accusa: anche certificazioni false

Per questo motivo, è stato indagato dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato e per certificazioni false, con segnalazione anche alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 110 mila euro

Oltre alle somme incassate grazie alle consulenze che ha prestato mentre si trovava in malattia, l’uomo aveva anche ricevuto 13 mila euro come indennità dall’Inps. Quest’ultima somma è già stata sequestrata in attesa del processo.

La ricostruzione degli spostamenti

La Guardia di Finanza ha ricostruito gli spostamenti del docente durante le assenze e, incrociando dati riferiti a pedaggi autostradali o prenotazioni alberghiere, ha scoperto che anche mentre era in malattia o congedo parentale andava a realizzare le consulenze in altre località italiane.

Il docente di Matematica applicata non avrebbe nemmeno mai chiesto al proprio dirigente scolastico il permesso di potere svolgere attività libero-professionale al di fuori delle ore di servizio.

La richiesta per svolgere attività libero professionale

A questo proposito, ricordiamo che è indispensabile comunicare al dirigente scolastico l’esercizio della libera professione, che potrà essere autorizzato solo se essa è ritenuta compatibile con l’attività di insegnamento, come previsto dall’articolo 508, del Decreto legislativo 297/1994al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre, l’attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che non sia di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente; sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio; sia coerente con l’insegnamento impartito, così come riportato nella Nota del Miur n. 1584 del 29 luglio 2005.

Alessandro Giuliani

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