Categorie: Mobilità

Docente trasferita a 250 chilometri per errore, il giudice annulla tutto. In arrivo un’ondata di ricorsi

Ancora una sentenza favorevole ad una docente a cui l’algoritmo del Miur ha destinato una sede lontana, pur in presenza di posti vacanti, cagionandole problemi economici e di salute.

Ad accogliere il ricorso, che potrebbe rappresentare un altro precedente di riferimento, un cosiddetto caso “pilota”, per molti altri docenti, è stato il Tribunale del lavoro di Foggia: i giudici hanno accolto il ricorso di una docente salentina contro il trasferimento in provincia di Foggia.

La docente, difesa dagli avvocati Graziangela Berloco e Gianluigi Giannuzzi Cardone, lamentava di essere stata trasferita in base ad una graduatoria che non avrebbe tenuto conto dei reali punteggi.

Il giudice del lavoro Roberta Lucchetti, con sentenza depositata lo scorso 21 dicembre, riporta l’Ansa, ha quindi ordinato al ministero dell’Istruzione di trasferire la docente ricorrente ad una sede di lavoro in provincia di Lecce. Dopo questa sentenza cautelare, il giudizio di merito si celebrerà a partire dal prossimo 13 aprile 2017.

I legali della docente annunciano, inoltre, che stanno predisponendo una nuova ondata di ricorsi “in attesa che il nuovo ministro dell’Istruzione voglia seriamente prendere in considerazione il dramma personale e familiare di migliaia e migliaia di lavoratori della scuola”.

 

{loadposition carta-docente}

 

“È evidente la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, – si legge nella sentenza – laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore“.

“È innegabile – continua il giudice – che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 250 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, comportando uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita, e si configuri come estremamente gravoso sotto il profilo economico“.

E ancora: “a seguito della comunicazione di trasferimento – è spiegato in sentenza – le condizioni di salute della ricorrente hanno registrato un netto peggioramento per l’insorgenza di uno stato di disagio psicologico“.

Secondo il giudice “tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, sono adeguatamente evitabili con un provvedimento di natura cautelare idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in maniera ordinaria”.

Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Cellulari scuola; Nocera: “E’ giusto aver salvato dal divieto gli alunni con disabilità”

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e…

17/07/2024

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024