La violenza scuola, purtroppo, è molto frequente, sia da parte degli insegnanti, che da parte degli alunni, per non parlare delle irruzioni violente in classe dei genitori.
Per il momento vogliamo analizzare la sentenza della Cassazione n° 40959, che riguarda una docente di scuola dell’infanzia, accusata di aver strattonato e percosso i propri alunni per diverso tempo.
L’insegnante in questione è indagata assieme ad una collega, per il reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere ai danni degli alunni della sua classe.
Ad incastrare la docente è sono le riprese effettuate dalle videocamere installate all’interno dell’asilo, che è costata alla maestra la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi, riporta Il Sole 24 Ore, mentre dall’Ufficio scolastico regionale è arrivata la sospensione temporanea dal servizio.
Condannata dal Tribunale di Reggio Calabria, l’insegnante ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, in quanto a suo giudizio, la misura cautelare subita è eccessiva per 2 motivi: prima di tutto i fatti documentati anche dalle telecamere non rivelano episodi di rilevanza penale: si trattava di semplici rimproveri o lievi spinte, eventualmente integranti il reato di abuso di mezzi di correzione, per il quale non è prevista l’applicazione di alcuna misura interdittiva.
In secondo luogo, la sospensione da parte dell’USR ha senz’altro la sua logica, cosa che l’interdizione non avrebbe.
I giudici della Cassazione tuttavia respingono il ricorso e confermano l’interdizione, dato che si è trattato di “episodi di compressione fisica di varia intensità, trasmodati in alcuni casi nell’utilizzo di violenza fisica di apprezzabile entità”. Tanto da portare i giudici a tirare in ballo il reato previsto dall’articolo 572 del codice penale: “l’uso sistematico della violenza come ordinario trattamento del minore, quand’anche fosse sostenuto da ‘animus corrigendi’, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti”.
Infatti, a parere dei giudici, non è più concepibile l’uso della violenza per finalità educative, sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche minore, che non è più ormai un semplice oggetto di protezione; sia perché è contraddittorio utilizzare un mezzo violento per uno scopo educativo, che mira ad “un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza”.
In merito alla presunta inutilità della misura interdittiva della docente in presenza di un procedimento disciplinare, la Corte rigetta la connessione dei due provvedimenti in toto, affermando che è senz’altro vero che il giudice deve prendere in considerazione l’esistenza di un provvedimento disciplinare sospensivo che impedisce all’indagata di reiterare la condotta violenta, ma è altrettanto sussitente che tale provvedimento è di per sé temporaneo o precario e, quindi, “insuscettibile di consentire una prognosi tranquillante circa il rischio di reiterazione criminosa” rispetto alla rimozione sicura dall’ufficio.
In buona sostanza, la sospensione essendo temporanea e interna all’istituzione dove lavora la docente, può risultare inefficace, con effetti diversi sul piano lavorativo ed essere revocata o annullata anche in pendenza del procedimento penale.
L’interdizione, a parere dei giudici, garantirebbe l’efficacia della pena oltre alla sicurezza di non poter essere revocata, se non dalle autorità giudiziali.
Sentenza Maestra Picchia Alunni
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