Nel 2020 il Ministero dell’Università e della Ricerca indice il bando per un concorso pubblico ordinario (concorso 498/20 infanzia e primaria) per l’immissione in ruolo di migliaia di docenti.
Con il sopraggiungere della pandemia da covid-19 occorre attendere il dicembre ’21 per la prova scritta. In piena recrudescenza della pandemia, un centinaio di docenti non ebbero la possibilità di partecipare alla prova scritta perché costretti a casa con il covid-19 e, dunque, senza green pass valido e con obbligo giuridico di quarantena.
Nei primi mesi del 2022, in sede giurisdizionale, tali docenti chiesero la calendarizzazione di prove suppletive per tutti i docenti in quarantena, impossibilitati a sostenere la prova del dicembre ’21 per espressa disposizione normativa.
Il TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso dei candidati, aveva intimato al MIUR di indire prove suppletive; il Consiglio di Stato, adito dall’appellante Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede cautelare rigettava l’istanza di sospensiva sul presupposto della non manifesta infondatezza della interpretazione accolta dal Tribunale amministrativo regionale.
Il Ministero, pertanto, con costi aggiuntivi, indice le prove suppletive che i docenti sostengono con le stesse modalità dei candidati del concorso 2021: i vincitori vengono inseriti nelle graduatorie delle regioni per le quali hanno concorso e molti di loro, alla luce del punteggio ottenuto, vengono finalmente immessi in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024.
La motivazione della sentenza più recente (N. 00766/2024 pubblicata il 24 gennaio 2024, del Consiglio di Stato, sezione VII, con affermazione del principio, consolidato, secondo cui, sostanzialmente, non sussiste in capo alla pubblica Amministrazione alcun obbligo giuridico di prevedere prove scritte suppletive in ragione della impossibilità soggettiva di partecipare alla prova scritta calendarizzata), a giudizio di questo Comitato, non è in contraddizione con la possibilità di eccezionale previsione di prove scritte suppletive in ragione dell’impossibilità di partecipare alla prova, a causa dell’obbligo giuridico di quarantena trattandosi di impedimento oggettivo – per factum principis – disposizione eccezionale invocabile – come emerge dalla motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale – in costanza e nel particolare contesto della pandemia.
Al di là di tali considerazioni giuridiche, appare in ogni caso opportuno un intervento del Ministero, se non del Legislatore, inteso a normare una situazione di fatto divenuta paradossale, con evidente lesione del principio della continuità didattica.
Dopo anni di precariato, formazione continua e un concorso regolarmente vinto, che risulta annullato, centinaia di docenti di ruolo saranno, di fatto, licenziati per effetto della sentenza del Consiglio di Stato. In tale evenienza, tante scuole del territorio nazionale vedranno interrotta la continuità didattica nel bel mezzo dell’anno scolastico, con grave danno per alunni e famiglie .
Per questo il COMITATO DEI DOCENTI a rischio di licenziamento
CHIEDE
al Ministro dell’Istruzione e del Merito di porre rimedio ad una situazione divenuta idonea ad arrecare pregiudizio ai diritti degli alunni, degli insegnanti e delle loro famiglie. Il Comitato ha fiducia nell’impegno del Ministro in carica e delle Istituzioni interessate al buon funzionamento della scuola italiana.
Per il comitato dei docenti che rischiano il licenziamento a causa del Covid
Roberta Cetro
Valentina Pedroni