I docenti assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto a usufruire delle ferie, dei permessi e delle assenze secondo quando stabilito dal CCNL di settore e da altre norme di carattere primario.
Le ferie del personale docente sono regolate dall’art. 19 del CCNL/scuola e sono proporzionali al servizio prestato considerando una proporzionalità pari a 2 giorni e mezzo circa per ogni mese di servizio. I Suddetti giorni di ferie possono essere usufruiti esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, è consentito la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (cfr. art. 13 CCNL) a condizioni che, il personale che se ne avvale possa essere sostituito con altro personale in servizio nella stessa sede e alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Se durante il rapporto d’impiego, il docente, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
La fruizione dei permessi brevi per i docenti con contratto a tempo determinato, regolato dall’art. 16 del CCNL di settore, è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio e compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino a un massimo di due ore. Le suddette ore di permesso devono essere recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione prioritariamente con supplenze o con interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Al personale docente con contratto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
I docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
I docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell’anno scolastico (31 agosto) assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi per un triennio scolastico. Durante il suddetto periodo, per ciascun anno scolastico la retribuzione è corrisposta secondo il seguente schema:
• intero nel primo mese di assenza;
• nella misura del 50% nel secondo e terzo mese;
• per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Fermo restante che le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
Il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, a un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
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