Siamo un gruppo di quasi 200 docenti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che si vedono esclusi dall’ipotetico inserimento nelle Graduatorie Nazionali ad Esaurimento valide per le assunzioni a tempo indeterminato previste dall’art. 3 del D.d.L. S. 322.
Siamo docenti in possesso dei medesimi requisiti previsti per l’inserimento nelle Graduatorie Nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e richiamati nella Prefazione del D.d.L. S. 322, ovvero almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico) oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale (almeno 125 ore di insegnamento per ogni Anno Accademico).
Rientriamo pertanto nella fattispecie di quei docenti che sono già potenziali portatori di interesse avverso lo Stato per la stipula di contratti di lavoro di durata superiore al limite consentito dalle norme comunitarie: come dichiarato nella Prefazione al D.d.L. S. 322, scopo precipuo del suddetto provvedimento normativo é per l’appunto quello di “evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo“.
La nostra eventuale esclusione dalle redigende GaE comporterebbe inoltre una palese disparità di trattamento, considerato che in Graduatoria Nazionale ex-Lege 128/2013 sono presenti anche numerosi docenti che in questi anni hanno rifiutato gli incarichi loro proposti e che quindi al momento possiedono addirittura meno anni di servizio rispetto a chi si troverebbe escluso dal DDL sopra citato e che invece nel frattempo ha continuato a prestare servizio presso le Istituzioni AFAM accettando incarichi di supplenza annuale.
Chiediamo pertanto di essere inseriti – tramite apposito emendamento – in CODA alle redigende Graduatorie Nazionali ad Esaurimento subito dopo i colleghi delle Graduatorie Nazionali ex-Lege 128/2013 (D.M. N. 526 – 30/6/2014), i quali verrebbero collocati in posizione prioritaria e dei quali non verrebbero lesi in alcun modo i diritti acquisiti.
L’annoso problema del precariato va indubbiamente risolto sia per i docenti già inseriti nelle Graduatorie Nazionali ex Lege n. 128/2013, sia per i docenti che nel frattempo hanno maturato un’anzianità di servizio tale da soddisfare i medesimi requisiti di accesso richiesti all’epoca dell’emanazione del D.M. 526 proprio per l’ingresso nelle suddette Graduatorie.
Tale provvedimento sarebbe “a costo zero” per lo Stato in quanto si tratterebbe soltanto di una immissione in CODA in Graduatoria che manterrebbe invariati i numeri relativi alle assunzioni; risulterebbe addirittura conveniente per lo Stato dal momento che verrebbero scongiurate eventuali azioni legali da parte nostra, come ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale o altri gradi di giurisdizione, per gli inevitabili contenziosi che si andrebbero a creare.