Con una nota del 17 febbraio scorso firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo vengono fornite le istruzioni pratiche per consentire al personale della scuola di chiedere (ed eventualmente ottenere) il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nel caso in cui siano oggetto di episodi di violenza da parte di studenti o genitori.
La nota conferma completamente quanto da noi anticipato con un articolo scritto poche ore dopo la pubblicazione della precedente comunicazione del Ministro.
La prima osservazione che possiamo fare è che il Ministero conferma che la norma che prevede la difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato esiste già da tempo, precisamente dal 1933, ed è contenuta in un Regio decreto firmato da “Sua Maestà il Re”, dal Capo del Governo Mussolini e dal Ministro di Grazia e Giustizia De Francisci.
Dunque non si tratta affatto di una “novità” voluta dal ministro Valditara che si è limitato a ricordarne a tutti l’esistenza.
“Il recente intensificarsi di episodi di violenza a danno del personale scolastico e, in particolare, del personale docente – si legge infatti nella nota a firma del Capo Dipartimento – rende indifferibile l’indicazione di procedure amministrative tese all’efficace assistenza dei dipendenti vittime di tali incresciose condotte, mediante ricorso allo strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale disciplinata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933”.
Né vengono richiamate altre norme in materia.
Il Ministero spiega chiaramente che l’Avvocatura potrà intervenire in due diversi casi.
Il primo caso è quello in cui il dipendente sia coinvolto in una azione giudiziaria di rilevanza penale: cioè, il dipendente indagato per un reato o addirittura rinviato a giudizio può chiedere l’assistenza della Avvocatura.
Nel concreto è facile prevedere che, per molteplici motivi, questa strada sarà poco praticata.
Diverso è invece il caso in cui il dipendente chieda di essere assistito in sede civile.
Ma cosa significa questo?
Facciamo un esempio: il docente X è coinvolto in un episodio di violenza da parte di un genitore; nel momento in cui il genitore viene rinviato a giudizio il docente può costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento del danno fisico, morale o di altro genere.
A questo punto può intervenire l’Avvocatura dello Stato per far valere in tribunale le ragioni del docente.
La nota ministeriale è molto chiara su questo punto e spiega quale debba essere la procedura: “Il Dirigente scolastico riceve l’istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell’ordine, ecc.…), comprensiva di apposita autorizzazione dell’interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e temerarie”.
Resta quindi fermo un punto: nel caso di atti di violenza da parte di uno studente o di un genitore è comunque necessario che la “parte lesa” (e cioè il dipendente) presenti una denuncia o una querela nei confronti di chi ha commesso il fatto.
Che è esattamente ciò che avevamo scritto nel nostro precedente articolo.
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