Una nostra lettrice, docente in una scuola secondaria di II grado, ci chiede se è legittima la disposizione che molto spesso viene utilizzata nella sua scuola per coprire le classi quando c’è un docente assente. Tale disposizione, fatta per le vie brevi in modo orale, consiste nel distribuire gruppi di sette o anche otto alunni di una data classe in cui è assente il docente, in altre classi in cui il docente invece è presente. Tale accorpamento costringe i docenti che dovrebbero fare lezione, a dovere vigilare una classe anche con 34 o 35 alunni. Ci viene chiesto se tutto ciò è legittimo e se il docente si può rifiutare di accettare un ordine di servizio, fatto a voce, in cui si accorpano due classi o nutriti gruppi di studenti di una classe in un’altra.
La soluzione di accorpare due classi per risolvere il problema dell’assenza di un docente, addossando la responsabilità di due classi ad un solo docente, è chiaramente un provvedimento illegittimo. Proprio per il fatto che si tratta di una modalità non regolare, l’ordine di servizio non viene fatto scritto, ma semplicemente viene “disposto” per via orale da un collaboratore del dirigente scolastico o da un responsabile di plesso.
Per questioni legati alla sicurezza è importante ricordare cosa dispone il D.M. 18/12/1975 riguardo il rapporto alunni superficie per le attività normali di aula. la Tabella 8 del suddetto decreto ministeriale, in riferimento alla scuola secondaria di II grado prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che ci siano almeno 1,96 metri quadrati per singolo alunno. Quindi quando un responsabile di plesso o il collaboratore del ds accorpa in una sola aula 35 alunni, dovrebbe considerare, per rientrare nelle norme sulla sicurezza di fruire di un’aula di almeno 70 metri quadrati. Ecco il motivo per la quale nessuno firmerà mai un ordine di servizio per obbligare una lezione scolastica in un’aula con 35 alunni. Semmai la lezione con un numero così elevato di studenti, si potrebbe tenere in un’aula magna, in modo di garantire la sicurezza e il rispetto della capienza prevista dalla norma.
Altra forte criticità nell’accorpamento di più classi per tamponare l’assenza di un docente, è relativa alla vigilanza del docente dell’ora. Obbligare un docente a vigilare contemporaneamente a propri studenti con l’aggiunta di altri studenti di altra classe, è una disposizione totalmente illegittima che non può essere ordinata. Già è difficoltoso vigilare una classe con 27 o 28 studenti, come spesso accade nelle classi di primo ingresso, se poi si eccede con l’aggiunta di altri studenti, allora diventa veramente impossibile garantire una completa vigilanza e si rischia di non avere il controllo di quanto accade in classe. Per quanto suddetto il docente può, senza ombra di dubbio, rifiutare di svolgere un’ora di lezione in caso di accorpamenti di due classi.
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