Una docente di sostegno di un Liceo ad indirizzo sportivo ci chiede se è legittimo che venga mandata a fare supplenza in altra classe, quando l’alunno disabile che segue è presente a scuola. La stessa docente ci chiede anche se è legittimo che sia stata individuata come accompagnatrice della classe in azienda esterna per svolgere il PCTO.
Docenti assenti da sostituire
Iniziamo con l’affermare, per rispondere alla prima domanda della nostra lettrice, che se l’alunno disabile è presente a scuola, non è legittimo sottrarre il docente di sostegno dalla classe per assegnargli una supplenza in altra classe.
Purtroppo questa pratica è troppo diffusa, infatti si è manifestato più volte il problema che i docenti di sostegno si lamentino del fatto di essere sottratti dalle loro classi, durante le loro ore di servizio e in presenza dell’alunno disabile, per andare in altra classe a fare una supplenza. Anche illegittimo è l’utilizzo del docente di sostegno per supplire, nella sua stessa classe, il docente della disciplina che sarebbe dovuto essere in compresenza.
A tal proposito è utile ricordare che esistono numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui viene sottolineato il principio del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili. Da tali sentenze si configura diritto soggettivo per cui utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è illegittimo. Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.
Anche il Miur, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
Interessante nota Miur del 2010
Interessante è la nota Miur prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 in cui viene chiarito che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009, e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.
Accompagnatori al PCTO
Il docente individuato dal Dirigente scolastico per svolgere il ruolo di tutor interno del PCTO non ha l’obbligo di seguire in azienda o nelle uscite esterne gli studenti. A tal riguardo esiste la FAQ n.13 del Miur, dell’ottobre 2016, su Alternanza Scuola Lavoro che specifica:
“Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola. L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro”.
Per rispondere alla docente di sostegno dell’alunno disabile che si reca in azienda per il PCTO, in tal caso, pur non esistendo una norma specifica riguardante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’accompagnamento dell’ alunno disabile, c’è da dire che tali alunni, ai sensi della legge 104/92, avrebbero il diritto di essere assistiti in qualsiasi momento dell’azione formativa ed educativa, quindi anche durante il PCTO. Quindi la docente di sostegno non è obbligata ad accompagnare l’intera classe al PCTO, ma il suo servizio dovrebbe essere assicurato all’alunno disabile anche durante il PCTO sia che venga svolto a scuola oppure in sede esterna.