Dopo l’Ordinanza del Consiglio di Stato, non possono dormire sonni tranquilli quei docenti che non hanno inizialmente superato le prove preselettive del concorso 2012.
Ma che poi, a seguito del ricorso presentato al Tar, sono stati comunque immessi in ruolo. Per capire meglio cosa potrebbe succedere, ripercorriamo brevemente la vicenda.
Il DDG 82/2012, bando dell’ultima procedura concorsuale a cattedre, prevedeva che per l’accesso alle prove scritte era necessario superare la prova preselettiva con un punteggio minimo di 35/50, pari alla votazione di 7/10.
Moltissimi candidati che avevano ottenuto un punteggio inferiore al minimo di 35 punti previsto da bando, ma pari o superiore a 30 punti, equivalente quindi alla sufficienza (6/10), hanno proposto ricorso al Tar Lazio. Il quale, dopo averli ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali, in sede di decisione nel merito del ricorso ha accolto le loro tesi.
Degli originari ricorrenti, solo una minima parte è riuscita a superare lo scoglio delle prove scritte e della prova orale, e solo un ulteriore minoranza si è collocata, con riserva, nelle graduatoria finale di merito in posizione utile per essere individuata quale vincitore di concorso.
In seguito al deposito delle sentenze del Tar di accoglimento dei vari ricorsi presentati, i vincitori inseriti con riserva nella graduatoria di merito sono quindi stati assunti con contratto a tempo indeterminato, ma sulle loro posizioni, ancora non del tutto consolidate, pende la spada di Damocle dell’appello proposto dal ministero dell’Istruzione.
L’amministrazione di viale Trastevere non ha infatti perso tempo nel procedere all’appello innanzi al Consiglio di Stato delle sentenze via via depositate dal Tar Lazio, per cercare di contrastare le posizioni dei ricorrenti e confutare la tesi dei giudici di primo grado, secondo cui la previsione di un punteggio minimo pari a 7/10 per una prova, quale quella preselettiva, che non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, appare manifestamente arbitraria, illogicità, oltre che irragionevole.
In realtà, la posizione di resistenza del Miur appariva suffragata già da alcuni segnali del Consiglio di Stato che, in sede di decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, aveva già espresso la sua opinione, sebbene in sede consultiva, circa la legittimità della soglia minima di 35/50 prevista dal bando per il superamento della prova preselettiva.
{loadposition eb-prova}
Su uno dei ricorsi in appello proposti dal Miur avverso le decisioni favorevoli del Tar, qualche giorno fa, in sede di discussione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento, disponendo la sospensione della sentenza appellata per “evitare il consolidamento di posizioni che potrebbero essere poi travolte dalla sentenze di merito, anche tenendo conto della pari dignità dell’interesse dei controinteressati”.
Nell’accogliere l’istanza del Miur, i Giudici di Palazzo Spada hanno peraltro evidenziato che la soglia minima di punteggio prevista dal bando per il superamento della prova preselettiva non appare irragionevole.
A questo punto non ci sono più dubbi circa il rischio che corrono i non pochi ricorrenti che, ammessi inizialmente con riserva alle prove scritte, dopo la decisione favorevole del Tar in primo grado, essendosi collocati in posizione utile in graduatoria, sono stati immessi in ruolo.
È evidente infatti, e lo stesso Consiglio di Stato lo ha evidenziato nell’ordinanza in esame, che le loro posizioni potrebbero essere travolte da una decisione di merito del giudizio di appello.
Peraltro, nei contratti a tempo indeterminato che si stipulano con il ministero dell’Istruzione, ma detta clausola vale come principio generale, è sempre previsto che gli stessi perdono efficacia in caso di annullamento (anche in sede giurisdizionale) della procedura di reclutamento.
In questo caso, l’eventuale giudizio del Consiglio di Stato di annullamento della sentenza del Tar, in virtù della quale i vincitori del concorso sono stati assunti a tempo indeterminato, travolgerebbe inevitabilmente i contratti già stipulati, determinandone l’inefficacia.
Si tratta, purtroppo, di un pericolo concreto. Ed in ragione degli effetti che deriverebbero per i non pochi ricorrenti già assunti lo scorso anno scolastico grazie alle sentenze del Tar, i giudici di appello dovrebbero ponderare, in sede di merito, la loro decisione.
Proprio in tale contesto, in sede di merito, sebbene il Consiglio di Stato abbia già fatto intendere come la pensa, i ricorrenti potranno comunque cercare di dire l’ultima parola.
{loadposition eb-scuola-italia}
{loadposition facebook}