Docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 penalizzati dalla Buona Scuola

A scrivere è un’insegnante di scuola primaria, immessa/o in ruolo prima della sciagurata riforma “buona scuola”; con molti insegnanti ante legem ci siamo riuniti in un folto gruppo di 12.000 persone denominato “Docenti Immobilizzati”, nel quale si riconoscono tutti gli assunti entro il 2014/2015.

È giusto che si sappiano delle verità scomode per il Miur e che i sindacati tendono ad insabbiare.

Da premettere che:

la mobilità interprovinciale si è svolta in fasi:

1) B: B1 assunti entro il 2014/2015 richiedenti un trasferimento interprovinciale;

B2 assunti entro il 2014/2015 richiedenti un passaggio professionale;

B3 operazioni intraregionali per accantonamento posti graduatorie di merito.

(TUTTE le operazioni in queste fasi sono interattive tra loro ossia i posti lasciati liberi in B2 e B3 tornano nelle operazioni di mobilità per i B1)

2) C: unica fase per assunti 2015/2016 del piano straordinario di assunzioni la “Buona Scuola” dalle Graduatorie ad Esaurimento per l’individuazione della sede definitiva a carattere nazionale;

3) D: unica fase per gli assunti ordinari 2015/2016 derogati dal vincolo triennale di permanenza.

Da premettere, inoltre, che la fase B1 nasce da un mancato espletamento delle procedure di mobilità interprovinciale non attuate per l’a.s. 2015/2016; infatti il CNNI sottoscritto dal MIUR e O.O. S.S. nel gennaio 2015 al comma 4 art. 1 prevedeva la riapertura delle operazioni di mobilità qualora si attuasse un piano straordinario di assunzioni, infatti ricordiamo che nella P.A. la mobilità precede le assunzioni per un numero identico di aspiranti, il che non è avvenuto ma a ripararne i danni è subentrato il comma 108 art.1 della legge 107/2015 a dar precedenza sull’intero organica prima dell’individuazione della sede definitiva a carattere nazionale dei neoassunti 2015/2016.

Premesso ciò, c’è da denunciare che a causa di un malfunzionamento dell’algoritmo la precedenza per la mancata mobilità non sempre ha avuto luogo registrando numerosi inserimenti dei concorrenti in fase C nella fase precedente facendo sì che un insegnante in fase B1 o che non ricevesse del tutto trasferimento o fosse assegnato in un ambito ben distante di quello si residenza, con distanze considerevoli e impronunciabili che vedono nuovamente viaggi oltre regione chi ha alle spalle anni di ruolo ed ha assolto a tutti i vincoli di permanenza triennali e quinquennali.

Agli ordinari ricorsi entro il decimo giorno dalle pubblicazioni agli A.T.P. di partenza arrivò tempestivamente il comunicato del MIUR che richiedeva di procedere tramite istanze di conciliazioni art.135 CCNI 2006 e che non sarebbero state prese in considerazione altre forme di istanze. Ma arbitrariamente, in seconda istanza, il Miur senza alcun dato oggettivo provvederà solo alla risoluzione delle conciliazioni prodotte dagli insegnanti della fase C (immessi 2015/2016 da GaE nel piano straordinario e facoltativo di assunzione nazionale). Lasciando irrisolte i docenti delle altre fasi.

In conclusione ancora una volta i docenti immobilizzati verranno danneggiati dal contratto sulla mobilità 2017

Ricordiamo, infatti, che i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 sono stati fortemente penalizzati dalla L.107/15, dato il valore retroattivo di tale legge e la mancata salvaguardia dei diritti acquisiti. 

A ciò si aggiungono il mancato espletamento di un piano straordinario di mobilità prima dell’entrata in vigore della legge (e quindi prima del piano straordinario di assunzioni e della costituzione degli ambiti, con relativa titolarità), gli errori dell’algoritmo che in molti casi hanno determinato la violazione delle precedenze previste dalla legge (comma 108) ed il vincolo di permanenza nella provincia di assunzione che ha posticipato la partecipazione alle operazioni di mobilità dei docenti assunti ante legem, vincolo a cui adesso viene concessa deroga per i neoassunti. 

In particolare, con riferimento alla penalizzazione della errata attribuzione di sede in mobilità, dovuta all’infiltrazione di docenti di fase C (assunti 2015/2016 Gae) nella fase B (assunti entro il 2014/2015), dai dati raccolti si calcola che in alcuni capoluoghi (Torino, Milano, Bari in primis) una media di 245 docenti ante legem abbia esposto tentativo di conciliazione. Tuttavia non sono pervenuti i dati completi relativi alle pubblicazioni della scuola secondaria di secondo grado, probabilmente a seguito delle pubblicazioni del 26/08/2016, quando arrivò l’ordinanza di conciliazione solo per i docenti di fase C. 

I dati sono solo indicativi ma sollevano un problema non marginale, come invece hanno sempre sostenuto e sostengono i sindacati. 

Infatti, dai dati raccolti in alcune province, possiamo stimare, quindi supporre, che gli errori dovuti all’algoritmo siano migliaia, ovvero circa 6000-7000 docenti di fase B vittime della procedura computerizzata, di cui migliaia immobilizzati fuori provincia e/o regione da oltre un decennio! 

I ricorsi e le conciliazioni dei fase B sono quindi state insabbiate?

Perchè risultano pubblicate solo quelle relative ai docenti di fase C ì?

Nonostante questi errori materialmente tangibili da ordinanze e convocazioni è stata comunque loro concessa la deroga al vincolo triennale.

Coloro che hanno esposto conciliazione o ricorso lo hanno fatto considerando lesi i propri diritti di precedenza, poichè in possesso di un punteggio superiore rispetto a chi ha occupato un posto che a monte era destinato ad un docente di fase B.

Così che si è venuta a creare una reazione a catena con lo scavalco dei docenti di fase C, in una fase nella quale, invece, non doveva essere attribuito loro alcun posto se non ad esaurimento della mobilità dei docenti di fase B.

A Torino, ad esempio, in fase di conciliazione, sono state convocate persone che non avevano neanche presentato istanza (di conciliazione) o delle quali le stesse non sono erano state pubblicate precedentemente.

Le liste delle persone sono, quindi, arrivate da Roma in base ai dati trasmessi dai vari Atp.

Ci sono stati inserimenti di docenti di cui l’atp non era a conoscenza: di fatto non risultano le pubblicazioni.

Noi docenti immobilizzati chiediamo, quindi, che nelle operazioni di mobilità 2017/18 sia data la precedenza, ampia possibilità di riottenere la titolarità di cattedra a chi l’ha persa lo scorso anno, ed agli altri assunti ante 107/15 di mantenerla. Riteniamo, infatti, assurdo che si possa continuare a subire, concedendo lo svincolo triennale e la titolarità di cattedra a chi è stato assunto post legem su ambito, negandola invece a chi è stato assunto ante legem.

I lettori ci scrivono

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