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Docenti, Ata e studenti da settembre assicurati in caso d’incidente nel percorso casa-scuola, in gita e Pcto: arriva il decreto attuativo, vale un anno

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Entro pochi giorni sarà resa attuativa, con la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale, l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema scolastico, a tutti i livelli d’istruzione, anche di tipo paritario: si tratta di una novità introdotta dall’attuale gestione ministeriale, assieme al dicastero del Lavoro, e annunciata alcune settimane fa dal ministro Giuseppe Valditara ai microfoni della Tecnica della Scuola.

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L’annuncio di Valditara

“Per la prima volta – ci aveva detto il ministro dell’Istruzione e del Merito – abbiamo introdotto l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche in itinere. Cioè, anche il personale che si reca a scuola e Dio non voglia si dovesse slogare una caviglia o rompere una gamba: ecco, questo è un caso di operatività perchè scatta l’assicurazione sugli infortuni, tramite la scuola, in collaborazione con il ministro del lavoro Marina Calderone l’abbiamo estesa 1.200.000 persone.”

“Ma non solo: abbiamo esteso questa assicurazione anche agli studenti, per qualsiasi incidente dovessero avere a scuola e pure durante le gite scolastiche. Prima erano le famiglie che dovevano affrontare questo onere: oggi invece è a carico dello Stato”, ha concluso Valditara.

La norma è contenuta nella Legge n. 85, pubblicata il 3 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha convertito in legge il testo coordinato del 4 maggio 2023, n. 48, “recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (il cosiddetto decreto Lavoro): l’articolo che estende la tutela assicurativa degli studenti e del personale è il 18.

L’altro articolo del testo coordinato che interessa la scuola è il 17 e riguarda il “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

Le novità per la tutela assicurativa

Come avevamo già spiegato, la norma di legge prevede che solo per l’anno scolastico 2023/24, l’obbligo di assicurazione INAIL si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Rientrano nell’assicurazione – che copre tutte le attività esterne, a cominciare dalle visite didattico-culturali – coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Cosa cambia per i PCTO

La copertura assicurativa comprende anche le attività di formazione svolte al di fuori della scuola, ad iniziare dai percorsi di Pcto (con costante monitoraggio della qualità dei Percorsi): le imprese impegnate nei Percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L’integrazione al documento sarà fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

Con il Decreto-legge viene previsto, inoltre, che il PCTO debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.

Allo stesso tempo, viene rafforzato il Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO onde evitare ricorso ad aziende non qualificate. Tra questi requisiti, capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, esperienza maturata nei Percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.

Per una proficua progettazione dei Percorsi, sono previsti l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati, finora carenti, tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che viene rinominata come “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

LA LEGGE

IL TESTO COORDINATO