L’utilizzo dei canali social come Facebook, Twitter e Whatsapp da parte dei docenti nei confronti degli studenti dovrebbe essere molto prudente, ridotto al minimo indispensabile, perché anche una piccola distrazione e un possibile errore, potrebbe costare un avvio di provvedimento disciplinare agli incauti docenti.
Sia per gli studenti, ma anche per i docenti c’è stato una particolare attenzione legislativa riferita alle sanzioni disciplinari anche per un utilizzo sbagliato dei canali sociali informatici. In riferimento agli studenti e all’aggravarsi del fenomeno del cyberbullismo, è utile ricordare che esiste la legge n.71 del 29 maggio 2017 che riguarda espressamente le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
In tale legge è fatto obbligo di inserire nei regolamenti scolastici, ai sensi dell’art.5, comma 2 della suddetta legge, una integrazione con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Per tale legge è importante da parte dei docenti, nel caso facciano parte di gruppi social con gli studenti, di vigilare con estrema attenzione le dinamiche che si svolgono all’interno di tali gruppi, le parole che vengono scritte i riferimenti che vengono fatti, anche perché gli stessi docenti che fanno partecipano alle chat con studenti potrebbero essere coinvolti, loro malgrado o per qualche leggerezza di troppo, in situazioni molto complicate e incresciose.
Per quanto riguarda i docenti c’è da sottolineare che con la pubblicazione del d.lgs. 75/2017, decreto attuativo della Legge 124/2015 nota come legge Madia, sono state apportate significative modifiche alle procedure relative alla responsabilità disciplinare previste dal d.lgs.165/2001, per cui un docente o un qualunque componente del personale Ata e anche lo stesso dirigente scolastico, che viene a conoscenza di informazioni rilevanti per ragioni di ufficio o di servizio, deve collaborare al procedimento disciplinare che riguardi un altro lavoratore.
Se per esempio uno studente comunicasse al dirigente scolastico, facendo vedere le chat intercorse con un docente, in cui emergessero delle frasi equivoche, delle pressioni psicologiche e comunque delle condotte non coerenti alla funzione educativa di un docente, allora il Ds sarebbe obbligato ad aprire un provvedimento disciplinare nei confronti del docente.
All’art.29 del CCNL scuola 2016-2019 era prevista una sequenza contrattuale che definisse alcune tipologie di infrazioni disciplinari e le relative specifiche sanzioni. Questa sequenza contrattuale non ha mai trovato sbocco ed è stata interrotta. Tuttavia nel CCNL scuola 2016-2018 è chiaramente scritto che occorre prevedere una specifica sanzione per i docenti nel caso di condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse. Le sanzioni disciplinari da adottare in questi casi potrebbero essere molto più pesanti del semplice avvertimento scritto o censura, ma si rischierebbe addirittura una sospensione dal servizio a seconda della gravità del comportamento riscontrato.
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