Già nel 1957 con il decreto n° 3, recanti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il titolo V all’art. 60 affronta la problematica relativa all’incompatibilità e al cumulo d’impieghi tra i dipendenti della pubblica amministrazione.
Nell’occuparsi specificatamente dei casi d’incompatibilità afferma: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.
Il problema dell’incompatibilità, in modo specifico per i docenti, è ripreso nell’art. 508 del decreto 297 del 1994 e in seguito dall’art. 53 del decreto 165 del 2001.
A oggi comunque la normativa non è molto chiara nella misura in cui alcune attività incompatibili, diventano compatibili se autorizzati.
In sintesi vediamo quali sono le attività incompatibili, compatibili e compatibili se autorizzati riguardo alla funzione docente.
La funzione docente è incompatibile con le seguenti attività:
La funzione docente è compatibile con le seguenti attività:
La funzione docente è compatibile con le seguenti attività previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:
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