Sono troppi i casi in cui i docenti che collaborano con il Dirigente Scolastico prendono determinate decisioni, firmando ordini di servizio destinati ad altri insegnanti. La firma del collaboratore del Ds in un ordine di servizio rende l’atto formalmente illegittimo.
Ai sensi dell’art.1, comma 83, della Legge 107/2015, il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
In buona sostanza in una scuola con 100 posti nell’organico dell’autonomia, il DS può scegliere fino ad un massimo di 10 docenti che lo supportano nell’organizzazione del lavoro, creandosi un vero e proprio staff di direzione. Nonostante questa norma legislativa consenta ai DS di crearsi uno staff di direzione, all’interno della stessa norma è specificato che l’individuazione di questi docenti collaboratori non devono fare derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per cui il DS può nominare fino al 10% di docenti dell’organico dell’autonomia per collaborare con lui, ma con il Fondo di Istituto ne può retribuire solo 2 unità.
Per quanto suddetto e ai sensi della lettera f) dell’art.88 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL. In buona sostanza è vero che il Ds può crearsi lo staff di direzione fino ad un massimo di 10 docenti per un Collegio composto da 100 insegnanti, ma è altrettanto vero che solo due di loro potranno essere pagati con il fondo d’Istituto per un numero di ore stabilito in sede di contrattazione. Il combinato dell’art.1 comma 83 della legge 107/205 e dell’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL scuola 2006/2009, dà piena legittimità a nominare quanti collaboratori si vogliano nel limite massimo del 10% dell’organico dell’autonomia, ma non dà la legittimità al Ds di retribuire tutte le collaborazioni oltre le due consentite.
In presenza in servizio del Dirigente Scolastico i suoi collaboratori non hanno legittimità a firmare atti amministrativi e circolari scolastiche. In buona sostanza un collaboratore del Ds non può convocare, con atto formale, un Collegio dei docenti o un Consiglio di classe, non può autorizzare un permesso breve o un permesso retribuito di un docente, non può firmare un ordine di servizio o modificare, sempre formalmente, una modifica dell’orario di servizio.
Quelli su esposti sarebbero tutti atti che solo il Dirigente scolastico può firmare o, in sua assenza ufficiale, alcuni degli atti suddetti potrebbero essere firmati da un docente delegato.
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…
Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…
Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…