“L’art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria, su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
Questo non lo abbiamo inventato, noi è dettato da una legge!
Dopo tutte le numerose sentenze a favore del reinserimento dei depennati dalle gae per mancato aggiornamento da parte dei Tribunali del Lavoro, della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28250-2017 del 27/11/ 2017) , del CDS (CDS 3658/2014) , dello stesso TAR (TAR 9821/2016 – TAR 9822/2016) e della precisazione nella sentenza Adunanza Plenaria del CDS 11/2017 (Diversa sarebbe – ma non risulta rappresentata nel caso di specie – la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, in base all’art. 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, essendo la presenza nelle graduatorie condizionata all’espressa volontà di rimanervi. Con riguardo a questa diversa situazione, si è ritenuto, infatti, che la mancanza della volontà di rimanere in graduatoria non potesse venire presunta con conseguenze irreversibili (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3616, con cui è stata annullata la norma regolamentare, che disponeva nel caso sopra indicato la cancellazione definitiva dalla graduatoria in questione)
E’ paradossale l’accanimento del MIUR e del TAR a non voler reinserire i docenti depennati dalle gae per mancato aggiornamento, che hanno dimostrato volontà a permanervi “non sunt mundati usque ad arbitrium diu redire”!
Sappiamo che poi ci toccherà l’inferno…
Leggiamo dei docenti in Gae, offesi ed umiliati da emendamenti che modificano la legge in corso d’opera e sappiamo che dobbiamo, dopo tanta agonia, ricominciare il percorso.
Semmai ancora più violento, perchè offesi ormai nella nostra dignità d’insegnanti.
A noi docenti, marchiati da questa lettera scarlatta X, non è stata data la stessa possibilità di coloro che hanno potuto partecipare alle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni della legge 107/15.
Siamo stati esclusi, discriminati e dimenticati
Ci è stato negato ancora una volta un diritto legittimo: reinserimento in graduatoria ed immissione in ruolo.
Vorremmo che quest’agonia, che si protrae dal 2014 (vedi rimpallo TAR/CDS 7886/2014 ) terminasse e che si prendessero con serietà in considerazione i tanti docenti che meritano rispetto e attenzioni. Il silenzio dei docenti depennati per mancato aggiornamento è motivato dalla fiducia riposta negli Organi competenti, ma è doveroso ricordarVi che la nostra discriminazione, col trascorrere del tempo potrebbe essere più lesiva per tutti, perché negato il diritto al ruolo.
Viste le ultime precisazioni della Plenaria, quindi, invitiamo a procedere nel merito, dando esecuzione a tutte le sentenze dei docenti depennati per mancato aggiornamento ingiustamente dimenticate (?) e lesive del diritto di immissione al ruolo.
Comitato Nazionale Docenti Depennati dalle Gae per mancato aggiornamento