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Docenti di potenziamento e partecipazione ai Consigli di classe

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La partecipazione ai Consigli di classe è regolata da alcune norme che spiegano, con precisione e chiarezza, da chi è composto il suddetto organo collegiale.

È utile sapere che la composizione di un Consiglio di classe è regolata dal d.lgs. 297/94. All’art.5 del su citato decreto legislativo, è spiegato come sono composti i consigli di intersezione nella scuole materne, i consigli di interclasse nelle scuole elementari e i consigli di classe negli istituti di istruzione secondaria.

I consigli di intersezione sono composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

Ai sensi del comma 4 dell’art.5 del d.lgs.297/94, del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

Non fanno parte del Consiglio di classe gli esperti esterni o i docenti interni alla scuola che operano per insegnamenti di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa.

Infatti basterebbe leggere con attenzione il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, per capire che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Non partecipa al Consiglio di classe, in quanto non ne è un suo componente, il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

In buona sostanza se è comprensibile la partecipazione dei docenti di potenziamento nei consigli di interclasse della scuola primaria e dei docenti di potenziamento che fanno delle ore di compresenza nella classe di una scuola secondaria, non si ravvisano gli estremi dell’obbligo di partecipazione in un consiglio di classe di un docente di potenziamento che si occupa di progetti di ampliamento dell’offerta formativa.