La Corte di giustizia è tornata ad occuparsi della reiterazione dei contratti a termine, questa volta soffermandosi su quelli dei docenti di religione cattolica. Proprio per questo motivo stanno iniziando ad arrivare le prime pronunce dei giudici del lavoro.
Il Tribunale di Napoli (con ordinanza del febbraio 2019) aveva posto alla Corte di Giustizia la questione circa la conformità alla direttiva n. 70 del 1999 della legge nazionale che regola il rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 3, commi 4, 7, 8 e 9, della legge del 18 luglio 2003, n. 186).
La Corte aveva quindi evidenziato (sentenza del 13 gennaio) che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica delle scuole pubbliche dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo.
Il sistema previsto dalla legge n. 186 del 2003 è stato riconosciuto, dal Giudice comunitario, come illegittimo, laddove permette di poter assumere in modo continuativo nelle scuole pubbliche insegnanti di religione cattolica con contratti di lavoro a tempo determinato per periodi di tempo illimitati.
Il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio dando piena applicazione al predetto principio, in esito alla decisione della Corte di Giustizia (sentenza del 25 maggio scorso). E inoltre ha rilevato che i rapporti di lavoro degli insegnanti di religione sono assolutamente precari e privi di tutela, posto che la legislazione interna non prevede neppure la possibilità di assunzione mediante scorrimento di graduatoria.
Sempre il Tribunale di Napoli ha applicato la sanzione di tipo risarcitorio, evidenziando che i contratti a termine stipulati dai docenti di religione, anche per parecchi anni, non sono assistiti da alcuna valida misura giustificatrice al loro rinnovo e, dunque, sono illegittimi anche da un punto di vista eurounitario,
Il Giudice del lavoro partenopeo è giunto a riconoscere un risarcimento del danno ai docenti di religione pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni e 28 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni. Il tutto adottando un criterio analogo a quello previsto dalla legge 604/66 in materia di licenziamenti individuali, che prevede un aumento dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo in misura proporzionale all’anzianità del lavoratore.
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