La norma inserita nel Decreto scuola che dovrebbe consentire di confermare i docenti di sostegno sullo stesso posto in modo da garantire la continuità didattica potrebbe essere di difficile applicazione anche più del previsto.
Va detto che la disposizione non è nuova perché era già contenuta nel vecchio decreto legislativo 66 del 2017, applicativo di una specifica delega prevista dalla legge 107/2015 (stiamo parlando insomma di “roba” di quasi 10 anni fa che nessuno ha mai avuto voglia, tempo o interesse a prendere in considerazione o forse chi l’aveva esaminata fin da subito aveva già capito che sarebbe stata una bella “gatta da pelare”).
Ad ogni modo siamo arrivati al 2024 e ancora non è detto che possa essere davvero entrare concretamente in vigore dal prossimo settembre.
In merito va anche detto che Flc-Cgil ha già annunciato che intende impugnare la norma perché la considera potenzialmente incostituzionale e, in ogni caso, si prepara ad un serrato confronto con le forze parlamentari, che nei prossimi giorni dovranno convertire in legge il decreto. Difficile dire però con quale esito, dal momento che il principio era contenuto già in una legge (la 107/15) e in un successivo decreto (il 66/17) fortemente voluti dal PD; ma è bene non dimenticare che la politica è per definizione l’arte del possibile e quindi è bene aspettare gli sviluppi.
Il nodo più complicato della norma è di natura tecnica e neppure la lettura della relazione illustrativa, almeno per ora, fornisce qualche elemento di chiarezza.
Il fatto è che il dispositivo di legge introduce un principio del tutto nuovo; questo è, infatti, il testo della norma: “al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato”. Quando parla di “medesimo posto di sostegno assegnatogli l’anno precedente”, la norma sembra voler fare riferimento alla classe nella quale il docente di sostegno era contitolare, ma va ricordato che in termini amministrativi i posti di sostegno, almeno fino ad ora, sono sempre stati assegnati all’istituzione scolastica e poi utilizzati dalla scuola sulla base della programmazione e dei diversi piani educativi individualizzati.
La formula utilizzata nel decreto, invece, fa quasi pensare a posti di sostegno legati alla classe (si parla addirittura di “disponibilità del posto”).
E’ facile prevedere che su questa ambiguità di termini si possa scatenare il consueto contenzioso tipico della scuola italiana. Contenzioso che è già piuttosto ricco e che non avrebbe alcun bisogno di essere ulteriormente alimentato.
Appartengo alla comunità di Docenti di Musica che segue indirettamente, in quanto già in ruolo…
L’ Avvocato Corrado Bonaduce, in qualità di difensore di fiducia della “donna terlizzese”, cui fa…
Egregio Direttore, mi capita spesso di leggere gli articoli sul suo giornale, le invio perciò…
La storia che vi raccontiamo ha dell'assurdo e scardina ogni elementare considerazione sul merito di…
In Italia circa quattro milioni di persone conoscono o utilizzano la lingua spagnola: il dato…
E’ morta ieri, 23 novembre, a Firenze, Adele Corradi che per 4 anni, dal 1963…