
Da Salvatore Nocera, noto esperto di inclusione e disabilità riceviamo il seguente contributo che volentieri pubblichiamo
Ho appreso che vi è stato un ricorso al TAR da parte della UIL scuola e della GILDA sul decreto ministeriale n. 32 del 2025 attuativo dell’articolo 8 del d.l. 71/2024, relativo alla proroga del docente supplente di sostegno con rinomina per un secondo anno su richiesta della madre, valutata discrezionalmente dal dirigente scolastico.
Pur non avendo letto il ricorso, mi permetto di ribadire quanto ho già espresso in vari articoli su Superando e altrove, che è in sintesi quanto segue:
- la norma è perfettamente legittima rispondendo a quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede la possibilità ordinaria dell’avvio di un procedimento amministrativo ad istanza di un privato.
- la fattispecie di cui sopra va interpretata correttamente in tal senso: il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità alla conferma tramite rinomina dello stesso per un secondo anno, deve negarla nei seguenti casi: a) se aspira a quel posto un docente di ruolo in via di trasferimento; b) se aspira a quel posto un supplente specializzato; c) se il docente di cui si chiede la conferma non rientra più nel contingente che dovrà essere nominato su quel territorio nel prossimo anno; d) se lo stesso docente non accetta di essere confermato; e) se il dirigente scolastico non ritiene, motivandolo, di confermare il docente, specie in prtesenza di un parere negativo del GLO, che deve obbligatoriamente sentire.
- infine, la norma di cui all’articolo 8 del d.l. 71/2024 completata dal d.m. 32/2025 è pratica attuazione della delega sulla “continuità didattica con lo stesso alunno” per tutta la durata di un ciclo, contenuta nell’articolo 1 comma 181 numero 2 lettera c) della legge 107 del 2015.