Una dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo, in cui ci sono 5 docenti di sostegno di ruolo, ci chiede se oltre i docenti titolari da tempo nel posto di sostegno della secondaria di I grado della scuola, debba inserire nelle graduatorie di Istituto anche la docente di ruolo che sta svolgendo l’anno di prova ed è entrata di ruolo nella scuola secondaria di I grado da GPS I fascia a partire dall’1 settembre 2022.
Bisogna ricordare che chi entra in ruolo da I fascia GPS, nel caso specifico per il posto di sostegno e per l’anno scolastico 2022/2023, viene assunto in ruolo ma con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023. Solo dopo avere superato l’anno di prova, con test finale, e dopo avere superato la prova di esame per la consacrazione del ruolo con commissione esterna, potrà passare, dall’1 settembre 2023, ad avere un contratto a tempo indeterminato.
Quindi a differenza dei docenti titolari su posto di sostegno e già presenti da anni nella scuola, il docente neoassunto da GPS I fascia su posto di sostegno ha un contratto a tempo determinato da perfezionare con anno di prova e superamento di una prova concorsuale ancora in atto prima del passaggio del contratto a tempo indeterminato. Passaggio che non potra avvenire prima dell’1 settembre 2023.
Alla dirigente scolastica che ci ha posto il quesito sulla composizione delle graduatorie interne di Istituto dei docenti di ruolo per l’individuazione dei perdenti posto, diciamo che deve graduare solamente i docenti che essendo di ruolo abbiano anche un contratto a tempo indeterminato, mentre la docente di ruolo da I fascia GPS sostegno, non concorre ad essere inserita nella graduatoria di Istituto con gli altri docenti di ruolo e non concorre nemmeno con eventuali docenti di ruolo messi in coda perché arrivati nella scuola il primo di settembre in quanto trasferiti volontariamente. Quindi in caso di riduzione di posti nell’Istituto, la prima a perdere il posto è proprio la docente assunta in ruolo ma con contratto a tempo determinato.
Alla dirigente scolastica che ci ha posto il quesito per la scuola secondaria di I grado, rammentiamo l’art.21, comma 11 del CCNI mobilità 2022-2025, che specifica: “Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Nell’OM mobilità di prossima pubblicazione ci auguriamo di trovare, in modo specifico, che i docenti di ruolo assunti dalla I fascia GPS, ma con contratto a tempo determinato o anche i docenti assunti dal concorso straordinario bis, anche cloro con contratto a tempo determinato, siano esclusi dai primi due punti dell’art. 21, comma 11, del CCNI mobilità 2022-2025, ma per loro sia previsto, eventualmente, un terzo punto dove graduarli provvisoriamente per individuare chi tra loro sia l’eventuale perdente posto.
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