Alcuni docenti di sostegno ci scrivono lamentandosi di essere utilizzati, con continuità e perentorietà, a fare supplenze in altre classi nonostante la presenza a scuola dell’alunno disabile a loro assegnato.
È utile ricordare che esistono numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui viene sottolineato il principio del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili. Da tali sentenze si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è illegittimo. Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.
In buona sostanza se l’alunno disabile è presente a scuola, bisogna sapere che non è legittimo sottrarre il docente di sostegno dalla classe per assegnargli una supplenza, diventa non solo un atto di prevaricazione nei confronti del docente titolare di sostegno, ma un atto gravissimo nei confronti del diritto di assistenza e istruzione dell’alunno disabile.
Si pensava che con circa otto docenti di potenziamento per scuola, fosse risolto il problema delle urgenze delle sostituzioni dei docenti assenti. Tale problema permane e nelle scuole si utilizzano i docenti di sostegno come tappabuchi, si accorpano le classi e si fanno entrare gli studenti più tardi e uscire prima a seconda dei docenti assenti e delle situazioni contingenti.
L’utilizzo del docente di sostegno a fare supplenze è una pratica molto diffusa, infatti si è manifestato più volte il problema che i docenti di sostegno si lamentino del fatto di essere sottratti dalle loro classi, durante le loro ore di servizio e in presenza dell’alunno disabile, per andare in altra classe a fare una supplenza.
Capita anche che il docente di sostegno sia utilizzato, nel suo orario di servizio, e alla presenza del suo studente, per fare supplenza nella sua stessa classe a cui è stata accorpata altra classe senza nessuna compresenza. Si tratta di procedure illegittime a cui il docente di sostegno dovrebbe rifiutarsi o pretendere un ordine di servizio scritto e firmato dal dirigente scolastico.
Anche il Miur, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
La nota Miur prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, ulteriormente chiarisce che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico.
Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009, e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.
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