Qualche docente di sostegno scrive con una certa frequenza alla nostra redazione chiedendo se è legittimo l’utilizzo, troppo spesso, dei docenti di sostegno per supplire i docenti assenti anche quando l’alunno con disabilità, a loro assegnato, è presente a scuola. Viene anche richiesto se è legittimo, quando è assente il docente della disciplina, che il prof di sostegno venga lasciato puntualmente in classe da solo senza sostituire il docente della disciplina. Si tratta di disposizioni illegittime e anche gravi, visto l’abitudine di questo modo di utilizzare i docenti di sostegno in presenza dell’alunno con disabilità.
È utile ricordare che esistono numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui viene sottolineato il principio del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili. Da tali sentenze si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è illegittimo. Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.
In buona sostanza se l’alunno disabile è presente a scuola, bisogna sapere che non è legittimo sottrarre il docente di sostegno dalla classe per assegnargli una supplenza, diventa non solo un atto di prevaricazione nei confronti del docente titolare di sostegno, ma un atto gravissimo nei confronti del diritto di assistenza e istruzione dell’alunno disabile.
Anche il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
Dalle suddette linee guida emerge che quando, in modo ripetuto ed usuale, il docente di sostegno viene utilizzato per fare supplenze in altre classi, lascando solo l’alunno disabile a cui è stato assegnato, o quando il docente di sostegno deve restare solo in classe a gestire l’intera classe con presente anche l’alunno con disabilità, allora, non solo si riduce l’efficacia del progetto di integrazione, ma addirittura si svilisce la professionalità del ruolo del docente di sostegno.
In una classe in cui c’è un alunno di sabile, a cui è stato assegnato il docente di sostegno, bisogna prevedere un orario scolastico che consideri la compresenza del docente della disciplina e il docente di sostegno. Da quell’orario non è lecito derogare spostando il docente di sostegno in altre classi per fare supplenze, oppure incaricare il docente di sostegno a fare supplenza, nella stessa sua classe, per l’assenza del docente della disciplina. A tal proposito c’è la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010, in cui si chiarisce che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009 (confermati nel CCNL scuola 2016-2018), e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.
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