Negli ultimi anni nelle scuole sono nati indirizzi specifici di audiovisivo nei licei artistici, nei tecnici e nei professionali di nuovo ordinamento in cui si studiano i diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione, che vanno dal cinema, alla televisione, alla radio, ai social, al web, per finire allo spettacolo dal vivo, organizzazione di eventi e divulgazione culturale. Tutti ambiti di assoluta competenza dei docenti A-07- laureati in LM65/LS73, formatisi accademicamente in questi settori e in possesso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale.
Ma, nonostante ciò, la maggioranza di questi non è stata convocata (né da graduatorie di supplenza GPS né da quelle di merito del Concorso Ordinario; dato sconcertante, poiché hanno affrontato e superato ben tre prove difficilissime: una scritta, una pratica di sceneggiatura di otto ore e una orale).
Dall’analisi dell’offerta formativa scolastica risulta chiara ed evidente un’incongruenza: ai docenti di A-07 è preclusa la possibilità di lavorare nelle scuole perché i posti disponibili sono assegnati ad altre classi d’insegnamento. E, nonostante l’audiovisivo sia uno dei rami portanti della comunicazione nel mondo d’oggi, chi ha competenze e meriti per insegnare questa disciplina non può farlo. Inoltre, sul territorio nazionale vi è un alto numero di cattedre di audiovisivo assegnate a docenti che non possiedono un titolo accademico specifico.
Questo accade perché i dirigenti, in virtù dell’autonomia scolastica, possono scegliere le classi di concorso da attivare e attingono solo da quelle preesistenti. La A-07 è stata istituita con la riforma delle classi di concorso del 2017 (D.M. 259). Quindi, ad oggi, possono insegnare audiovisivo: ex 7/A (vecchio ordinamento) fino ad esaurimento delle graduatorie, A-61 e A-07.
Bisogna specificare che gli ex 7/A del vecchio ordinamento oggi appartengono alla classe di concorso di Grafica A-10 e quindi solo coloro che hanno acquisito il titolo fino al 1991 possono insegnare audiovisivo (Si veda la tabella A del D.M. 259/17). Nella realtà, purtroppo, i dirigenti chiamano tutti i docenti di Grafica, compresi i neo immessi che non hanno titolo e, quindi, diritto. Violano la legge perché non controllano i titoli ai fini dell’assunzione. Pertanto, sono necessari vigilanza e attento controllo da parte degli Istituti.
È necessario sottolineare la differenza, spesso non chiara, tra le discipline grafiche e le discipline audiovisive. La grafica (A-10) costituisce solo un aspetto del più ampio settore della comunicazione visiva. Entrambe, seppur apparentemente complementari, seguono i relativi codici e regole della comunicazione ma la modalità di creazione dei prodotti finali è per forza di cose diversa. Sarebbe come chiedere a un docente di Inglese di insegnare Russo.
L’altro problema riguarda la A-61 (Tecniche e Tecnologie Multimediali) il cui accesso è aperto a chi ha qualsiasi titolo di laurea “purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali” come specificato in nota; cioè laureati in qualsiasi disciplina (matematica, lettere, lingue, chimica ecc). Inoltre, tale accertamento è effettuato da una commissione dell’ Ufficio Scolastico Regionale con criteri, tempi e variabili diverse in ogni Regione, rendendone l’accesso soggettivo e discrezionale.
Molti docenti che insegnano audiovisivo, non avendo le competenze nella didattica della disciplina (nè formazione specifica) creano un danno dal punto di vista formativo rispetto all’alfabetizzazione e allo sviluppo di competenze tecnico progettuali, così si rischia che questo insegnamento venga svilito o che scompaia a danno delle future generazioni. È fondamentale affidare tale insegnamento a chi ha le competenze teoriche e laboratoriali specifiche cioè NOI docenti di A-07.
Per quanto sopra esposto il Comitato docenti A-07 chiede:
una nota Ministeriale che chiarisca esattamente quali sono le differenze tra le due classi di insegnamento A-61 e A-07 (dato che entrambe insegnano le stesse materie ma con titoli di accesso differenti); l’accesso diretto ad A-61 con laurea LM-65 ed LS/73 (in possesso di curriculum studiorum adatti); l’eliminazione dell’accesso ad A-61 con “qualsiasi laurea” e della selezione basata SOLO sulle esperienze lavorative professionali, perché è come se si chiedesse ad un laureato in lettere di aver pubblicato dei libri per poter insegnare italiano. Si invitano gli uffici competenti e il personale amministrativo ad effettuare un attento controllo dei titoli accademici sia per l’immissione in ruolo che per l’assegnazione delle supplenze.
Il Comitato docenti A-07
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