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Docenti con doppio lavoro: tutte le attività consentite e non consentite dalla legge

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Sono sempre di più i docenti che svolgono doppio lavoro per arrotondare il proprio stipendio. Per i professori non è vietato svolgere altre attività lavorative oltre l’insegnamento, ma ci sono delle precise regole da seguire.

In generale la legge prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti da privati senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Chi è dipendente della Pa non può esercitare attività di natura commerciale o industriale o professionale, così come non possono lavorare alle dipendenze di datori di lavoro privati (incompatibilità assoluta) o assumere cariche in società aventi scopo di lucro, tranne quando il Miur abbia dato l’autorizzazione.

Ci sono però delle eccezioni. Infatti la libera professione può essere svolta anche dai professori universitari e dagli insegnanti, purché non sia incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata. Ad esempio i docenti di scienze giuridiche ed economiche possono esercitare anche la professione di avvocato.

Alcune attività, inoltre, possono essere svolte anche senza autorizzazione

  • la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
  • lo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  • la partecipazione a convegni e seminari
  • gli incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
  • gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
  • gli incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
  • l’attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
  • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
    l’attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
  • gli incarichi presso le commissioni tributarie
  • gli incarichi come revisore contabile.

Può, ad esempio, un docente a tempo pieno, essere contemporaneamente amministratore di condomino? La risposta è negativa. Lo ha stabilito la Corte dei conti per la Toscana, con la sentenza 159 depositata l’8 settembre 2014, secondo cui gli insegnanti non possono svolgere attività di amministratore condominiale, neanche se iscritti a un ordine professionale.

Nel caso in questione il docente di scuola superiore, oltre a svolgere gli impegni istituzionali si occupava di due distinte attività: la prima lo vedeva come amministratore di numerosi condomini situati nella Provincia di Pisa; la seconda nell’esercitare la libera professione di ingegnere.

Si è scoperto che svolgeva questa attività senza neppure averlo comunicato al preside (che può autorizzarlo, se l’attività “extra” non è di pregiudizio a quella di docente, come riporta l’articolo 508 del Decreto legislativo 297/1994).

La Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire il danno, per tutti i compensi guadagnati senza il consenso dell’Amministrazione.

I giudici toscani hanno ricalcolato la somma al netto delle ritenute previdenziali e sottraendo da questa i compensi percepiti caduti in prescrizione, hanno condannato il docente a risarcire la somma di 59mila euro.

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