Anche per l’anno scolastico 2023/2024 i docenti e il personale Ata che si ammalano di Covid e quindi risultano positivi al tampone, potranno fruire dei giorni di assenza per malattia senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta accessoria dal cedolino.
Bisogna sapere che ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, tuttora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), la malattia dei docenti a tempo indeterminato e determinato, anche per i supplenti brevi e saltuari, riferita alla positività COVID-19, è un’assenza giustificata senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta dal cedolino. Ricordiamo che l’art.87, comma 1 del decreto legge n.18/2020 non è stato abrogato o modificato da altra disposizione di legge.
ll periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Interessante è il chiarimento inviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Ministero di Giustizia, proprio su richiesta di quest’ultimo. In merito alla problematica sul comporto delle assenze per COVID dopo la fine dello stato di emergenza, alcuni Uffici giudiziari, stante appunto la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 252, hanno chiesto se sia ancora applicabile la disciplina dettata dall’articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al fine di fornire univoche indicazioni agli Uffici è stato posto specifico quesito al
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico.
A tal proposito il Dipartimento interessato ha chiarito che la disposizione di cui
all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.
“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata
positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Bisogna ricordare che l’art. 71, comma 1, del Decreto Legge n.112/2008 convertito dal Parlamento con alcune modificazioni, nella Legge n. 133/2008, prevede che: per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. In buona sostanza questa norma, voluta dall’allora Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, decurta la parte accessoria del cedolino, di circa 7-8 euro al giorno di malattia fino ad un massimo di 10 giorni.
Nel caso di malattia per COVID-19 oltre a non calcolare il periodo di comporto non si applica nessuna trattenuta dalla parte accessoria del cedolino, mantenendo la retribuzione al 100% anche qualora il docente avesse un contratto a tempo determinato annuale, fino al termine delle attività didattiche o anche con scadenza breve.
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