Il docente o Ata non vaccinato sarà sospeso dal servizio, senza possibilità di essere impiegato diversamente: è più severo di quanto è trapelato in un primo momento, il disegno di legge presentato dalla senatrice forzista Licia Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia, sull’obbligo di vaccinazione per il personale della scuola.
Il progetto di legge prevede, infatti, che in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, “l’Ufficio scolastico regionale sospende dall’impiego il personale docente e non docente che non può essere adibito a mansioni diverse. In tal caso non è dovuta, per il periodo di sospensione dall’impiego, alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato”.
Inoltre, fino al completamento del ciclo vaccinale, il personale “non può essere adibito a mansioni che comportino il rischio di diffusione del contagio”.
Quindi, il docente o Ata no vax si ritroverebbe, se il ddl venisse approvato, senza stipendio per circa quattro mesi.
Nel ddl si prevede, infatti, che le misure “si applicano fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
La legge, se approvata, andrebbe a stravolgere l’attuale regolamentazione della materia, che lascia al solo medico competente la possibilità di sapere se il lavoratore è o non è vaccinato.
Invece, nel ddl Ronzulli si prevede che “entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ciascun Ufficio scolastico regionale acquisisce, dal proprio personale dipendente, la certificazione di avvenuta vaccinazione o la dichiarazione, da parte del dipendente medesimo, dell’avvenuta prenotazione della somministrazione vaccinale”.
Inoltre, sempre “ciascun Ufficio scolastico regionale, in coordinamento con le Aziende sanitarie territorialmente competenti, definisce un calendario vaccinale per il personale dipendente che non ha ancora provveduto autonomamente alla prenotazione della somministrazione”.
Sempre nel progetto di legge c’è scritto che la vaccinazione anti-Covid “costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale docente e non docente”.
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”, si legge ancora nel ddl Ronzulli.
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