L’aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio è regolata dall’art. 18 del CCNL scuola e interessa il personale docente, educativo e Ata.
Lo riportiamo testualmente:
“1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
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Quindi l’aspettativa può essere richiesta per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio.
Per quanto riguarda, in particolare, l’aspettativa per motivi di famiglia o personali, il CCNL rimanda al T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che all’art. 69 dispone che il dipendente che voglia ottenere l’aspettativa debba presentare motivata domanda al capo del servizio (nel caso di docenti e ATA, al Dirigente scolastico). L’amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio che dovrà riportare nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
Come si evince dall’art. 69, la richiesta deve essere motivata. Quindi, nella domanda (che si consiglia di presentare con ragionevole anticipo, salvo casi particolarmente urgenti) è necessario indicare la ragione per la quale si richiede l’aspettativa e il periodo in cui si intende assentarsi dal lavoro (data di inizio e fine dell’aspettativa). La richiesta può essere autocertificata oppure alla stessa può essere allegata idonea documentazione.
Anche dopo la concessione, l’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno e in questo periodo non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il successivo art. 70 disciplina il cumulo di aspettative, precisando che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.
Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto di 18 mesi, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità è possibile consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
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