Il docente che volesse fare il tampone per verificare il suo stato di negatività al covid-19, potrebbe anche prendere un giorno di malattia per visita specialistica finalizzata al controllo, tramite tampone, del suo stato clinico. La speranza è che ciò non si debba ripetere ogni 48 ore, perché altrimenti sarebbe una difficoltà per i dirigenti scolastici gestire queste continue assenze. Sarebbe opportuno che il Ministero chiarisca in merito all’eventualità di un docente o del personale Ata che decida di prendere un giorno di malattia per acquisire il green pass tramite il proprio laboratorio di analisi cliniche di fiducia.
Il riferimento normativo che regola le assenze per malattia degli insegnanti a tempo indeterminato è l’art.17 del CCNL scuola 2006-2009, per il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, si applica invece l’art.19 comma 3 del CCNL 27.11.2007.
Per quanto riguarda il personale di ruolo bisogna dire che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Se per esempio il docente si assenta per malattia nel periodo che va dal 14 novembre al 23 dicembre 2021, per un totale, riferito a questo singolo episodio di malattia di 40 giorni; il periodo triennale di riferimento, ai sensi del comma 1 dell’art.17, andrà dal 23 dicembre 2018 al 23 dicembre del 2021.
Nel triennio su evidenziato, il docente ha diritto a 18 mesi di malattia, i primi nove mesi pagati al 100%, dal decimo al dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo al 50%. Quindi nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima di 18 mesi sia agli effetti della retribuzione.
Nel comma 2 dell’art.17 esiste un’altra tutela che consente all’insegnante, che ne faccia regolare richiesta, la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e accertati dall’Amministrazione, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Terminati questi ulteriori 18 mesi, come previsto dal comma 4 dell’art.17 CCNL scuola, l’insegnante può essere dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Molto più ridotte sono invece le tutele per il diritto alla malattia per i docenti precari. Infatti nell’art.19 comma 3 del CCNL scuola è scritto che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per quanto attiene la retribuzione degli insegnanti precari è specificato nel comma 4 dell’art.19 suddetto che, fermo restando il limite dei 9 mesi in un triennio, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale precario è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%.
Il tampone fatto dal docente per garantire la sua negatività, potrebbe essere fatto anche assentandosi da scuola e usufruendo di un giorno di malattia, almeno che non venga esplicetamente vietato dalla norma in fase di attuazione, visto che tali tipi di assenza si potrebbero ripetere anche due o tre volte a settimana.
È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.
Per evitare trattenute stipendiali dovute alla richiesta del giorno di malattia per svolgere visita specialistica, è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, oppure è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto.
È utile ricordare che con il CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, è stata introdotta la norma sulle assenze per l’espletamento di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici per il personale ATA.
Al comma 1, del suddetto art.33 del CCNL scuola, è specificato che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.
Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Se l’assistente amministrativo, il tecnico di laboratorio o l’ausiliario dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, piuttosto che l’intera giornata di lavoro, allora questi permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Nel comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 è scritto che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
Per quanto suddetto, sarebbe il caso che il Ministero dell’Istruzione dia istruzioni operative sulle modalità che un docente ha di fare un tampone ogni 48 ore, e spiegare se potrà, come sembra possibile dalle norme contrattuali, o non potrà prendere un giorno di malattia per vistia specialistica finalizzata a farsi il tampone per sapere lo stato di negatività al Covid-19.
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