Un docente, prima delle vacanze natalizie, fa una nota disciplinare ad un suo studente per una condotta fuori dagli schemi e dai regolamenti della scuola. L’alunno, sorpreso dal docente ad utilizzare il cellulare durante la lezione di filosofia, viene ammonito verbalmente dal professore, che gli intima di consegnare immediatamente il cellulare. Lo studente non solo non obbedisce all’intimazione del suo professore, ma risponde sgarbatamente e prosegue nell’utilizzare il cellulare. Ecco che il professore fa una nota disciplinare allo studente sul registro elettronico. La cosa straordinaria di questa storia non è la normale e giusta nota disciplinare fatta dal professore, ma piuttosto la convocazione fatta pervenire al docente, da parte di uno dei collaboratori del dirigente scolastico, in cui è “decisa” una convocazione del docente, presso l’ufficio di vicepresidenza della scuola, fissata il 30 dicembre 2024, per affrontare il problema della nota disciplinare.
Vale la pena ricordare che l’art.14 del decreto legge 95 del 6 luglio 2012, al comma 22, specifica con assoluta chiarezza che la delega fatta dal dirigente scolastico ai docenti, riferita all’espletamento di specifici compiti “non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero”. In buona sostanza la suddetta norma interpreta con assoluta precisione, il comma 5 dell’art.25 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.
In altre parole questo significa che il collaboratore del dirigente scolastico non assume le funzioni vicarie, non svolge le funzioni dirigenziali, non acquisisce “poteri” del dirigente scolastico, ma svolge solo dei compiti limitati e quindi delegabili. Tra tali compiti non rientrano le relazioni gerarchiche con gli altri docenti della scuola. In buona sostanza, il collaboratore del ds, impropriamente definito vicario o vicepreside (in alcune scuole vengono addirittura chiamati vice-dirigenti), non può arrogarsi il diritto di convocare un docente nell’ufficio di “vicepresidenza”. Si tratta ovviamente di una condotta totalmente illegittima.
Tale condotta è illegittima anche se il dirigente scolastico fosse stato in ferie, infatti l’art.52, comma 2 lettera b) del d.lgs. 165/2001, stabilisce che il docente sostituto del dirigente scolastico in ferie, non può mai essere adibito alle mansioni superiori. Quindi il docente che dovesse sostituire il dirigente scolastico, mantiene le funzioni di docente e quindi non è, nella possibilità, di convocare un proprio pari per discutere su questioni riguardanti tra l’altro il Consiglio di classe.
A sostenere quanto suddetto è anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.3408 pubblicata il 3 febbraio 2022.
Ai sensi della normativa vigente, il collaboratore del Dirigente scolastico o un referente del sostegno è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, ovvero quello di assoluta parità con tutti gli altri colleghi. Per quanto riguarda la nomina dei collaboratori del ds, che al massimo può raggiungere il numero del 10% dell’organico dell’autonomia, avviene su base fiduciaria senza che tali docenti possano assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Questo 10% di docenti, ai sensi del comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015, possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…). In buona sostanza tale comma della legge 107/2015 conferma l’eliminazione dei docenti vicari del dirigente scolastico o dei facenti funzione. Solo nei casi di assenze prolungate di un dirigente scolastico, allora l’Ufficio Scolastico Regionale deve provvedere ad un incarico di reggenza, ma non esiste che un delegato del dirigente scolastico assuma poteri decisionali e di natura gerarchica.
Il docente di filosofia, convocato in modo del tutto illegittimo dal collaboratore del ds, può tranquillamente rifiutare la convocazione disposta, tra le altre cose, il 30 dicembre 2024. Tale convocazione dovrà essere fatta e concordata tra docente e dirigente scolastico senza intermediari non legittimati a conoscere questioni legate ad una classe e quindi di interesse esclusivo del Consiglio d classe dell’alunno a cui è stata fatta la nota disciplinare.
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