Con una risposta all’interpello n. 63 con data 8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa accade al docente che impartisce lezioni private.
Infatti, il docente titolare di una cattedra part time, che impartisce con cadenza regolare lezioni private o dà ripetizioni deve avere la partita IVA. Ai fini della tassazione, dovrà scegliere se avvalersi del regime forfettario oppure passare al regime agevolativo speciale sulle lezioni private introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.
Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate:
Realizzandosi il requisito della ”abitualità”, l’Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:
- continuare ad applicare il regime ”forfetario” di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione;
in alternativa, - applicare il regime ”speciale” di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l’opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972).