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Docenti e personale Ata fragili, c’è tanto timore per il loro rientro a scuola

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Alcuni Dirigenti scolastici hanno già attivato la procedura di tutela dei lavoratori fragili invitando docenti e personale Ata a rivolgersi
tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale, al fine di valutare e tutelare al meglio le proprie condizioni di salute

Dal 31 luglio la norma è cambiata

Mentre fino al 31 luglio 2020 era possibile svolgere lavoro agile e per gli esami di Stato 2019/2020 il docente riconosciuto fragile poteva interagire a distanza, per la ripresa dell’anno scolastico questa tipologia di servizio è stata mandata in pensione dal Dl agosto. In buona sostanza i docenti fragili e il personale Ata con problemi di salute, non potranno avvalersi della tutela di lavoratori fragili e ottenere la dispensa del lavoro in presenza e il via libera per il lavoro a distanza.

Molti docenti fragili sono rimasti sorperesi e stupiti dal fatto che l’ emergenza Covid sia stata prorogata per tutti fino al 15 di ottobre, mentre per i lavoratori con fragilità o di età superiore ai 55 anni o per i lavoratori che assistono persone con grave disabilità, l’emergenza sia terminata con il 31 luglio. Qualcuno spera che venga approvato un emendamento, magari in conversione in legge del Dl agosto, in cui si provveda a sanare questa situazione del personale scolastico fragile.

Non resta altro che la via di tutela ordinaria

Per i lavoratori fragili o per chi assiste familiari in stato di gravità, non resta altro, almeno per il momento, la via ordinaria della malattia e dei congedi previsti dalla legge 104/92. A partire dalprossimo 1 settembre 2020 i docenti che hanno fruito, durante gli esami di Stato 2020, delle tutele di essere stati riconosciuti lavoratori fragili, dovranno riprendere regolare servizio come tutti gli altri.

Decreto agosto abolisce il lavoro agile

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’art.32, comma 4, dispone quanto segue: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“.

Inoltre lo stesso decreto legge n.104, denomitato decreto agosto, non rinnova l’art 26 del decreto legge 17 marzo 2020 e di fatto lo abolisce. Bisogna ricordare che l’art.26 suddetto concedeva delle precise ed evidenti tutele sanitarie a tutti i lavoratori fragili, mentre adesso tali tutele, a meno di modifiche in conversione di legge del Dl agosto, sembrano svanite nel nulla.