Con una nota del Ministero del Lavoro e Ministero della Salute si specifica il concetto di “fragilità” che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Ecco cosa tocca ai docenti fragili
In via del tutto generale ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’ esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche).
Come abbiamo già detto in un altro articolo, le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV -2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Esiste anche la via ordinaria della malattia
Bisogna sottolineare che i docenti cosiddetti “fragili”, ma questo vale anche per il personale Ata considerato “fragile”, non sono affatto obbligati a richiedere al datore di lavoro la sorveglianza santitaria, a causa delle patologie in essere, ma potrebbero anche decidere di prendere malattia oedinaria per la patologia per cui soffrono ed evitare la trafila della visita del medico competente e la sua conseguente valutazione.
Anche i docenti che non hanno patologie riconosciute, ma essendo anagraficamente over 55 anni e soffrendo di specifici disturbi sanitari, potrebbero tutelarsi con la richiesta medica di malattia ordinaria.
Decreto agosto abolisce il lavoro agile
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’art.32, comma 4, dispone quanto segue: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“.
Inoltre lo stesso decreto legge n.104, denomitato decreto agosto, non rinnova l’art 26 del decreto legge 17 marzo 2020 e di fatto lo abolisce. Bisogna ricordare che l’art.26 suddetto concedeva delle precise ed evidenti tutele sanitarie a tutti i lavoratori fragili, mentre adesso tali tutele, a meno di modifiche in conversione di legge del Dl agosto, sembrano svanite nel nulla.
Fragilità e impossibilità del lavoro agile
Con l’abolizione del lavoro agile, previsto come suddetto dal decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, si complica molto la situazione dei lavoratori e lavoratrici fragili. In buona sostanza chi ha problemi di salute si è trovato assegnato alle classi e a dovere fare lezione in presenza, con tutti i rischi che questo comporta per il contaggio del Coronavirus.