Docenti e ricercatori universitari: differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali
Ad integrazione e parziale rettifica della nota operativa n. 39 del 2 luglio 2009, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Inpdap, con la recente nota operativa n. 52 del 13 ottobre 2009, ha fornito alle Amministrazioni iscritte con personale in regime di diritto pubblico, tra cui anche i docenti e ricercatori universitari, le indicazioni procedurali, sia ai fini contributivi sia pensionistici, per l’applicazione della suddetta norma che, com’è noto, dispone per detto personale il differimento una tantum, con effetto dal 1° gennaio 2009, dei primi automatismi stipendiali (aumento biennale o classe di stipendio) maturati a partire da tale data, nei limiti del 2.50% e per dodici mesi.
I mesi in questione non rappresentano mesi solari, ma costituiscono l’anzianità di servizio prevista per il differimento, con decorrenza dalla data di maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio.
Alla scadenza dei dodici mesi di differimento è previsto che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Il versamento contributivo durante il periodo di differimento relativamente al personale in servizio al 1° gennaio 2009 è quello relativo al trattamento stipendiale effettivamente percepito, al netto dello scatto tabellare o della classe di stipendio maturati durante lo stesso periodo. Naturalmente l’attribuzione alla fine del periodo di differimento del valore economico maturato a seguito degli automatismi stipendiali determinerà la conseguente copertura contributiva.
Nel caso di cessazione durante il periodo di differimento, la contribuzione dovuta sul valore economico maturato a seguito degli automatismi stipendiali e non corrisposto sarà oggetto di regolarizzazione in sede di sistemazione contributiva. L’indennità di buonuscita sarà liquidata prendendo a base di calcolo lo stipendio effettivamente percepito (senza l’aumento del 2,50%) e non si farà luogo a riliquidazione della prestazione per tale causa.
Per quanto concerne gli adempimenti dichiarativi per la compilazione della Denuncia Mensile Analitica, i dati retributivi e contributivi riguardati dal periodo di differimento dovranno essere indicati al netto della progressione economica, ovvero ridotti del 2,50%.
In merito alla compilazione della certificazione delle posizioni assicurative “PA04” relative al personale che cessa dal servizio, con diritto a pensione, durante il tempo di differimento, le Amministrazioni interessate dovranno indicare, se variato, il trattamento stipendiale effettivamente percepito dall’interessato alla data di maturazione dell’avanzamento economico, nonché quello utile alla cessazione. Con riferimento alla scadenza dei dodici mesi di differimento, dovranno essere segnalati i dati relativi al nuovo trattamento economico comprensivo del valore degli emolumenti posticipati.
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