L’opinione pubblica ha un’idea distorta sull’impegno lavorativo della professione docente. Si dice che i docenti lavorano solamente per 18 ore la settimana ed hanno il privilegio di godere di ferie lunghe tre mesi. Ma come stanno realmente le cose? L’orario settimanale di lavoro supera le 36 ore, contando il sommerso ovviamente, e le ferie dei più anziani sono al massimo di 36 giorni, da prendere obbligatoriamente nei mesi di luglio e/o agosto.
Il mito delle 18 ore di lavoro degli insegnanti della scuola pubblica italiana, svolte in cinque giorni la settimana per sole 33 settimane su 52 ogni anno scolastico, è solo un luogo comune che non corrisponde per nulla alla verità.
L’orario settimanale di insegnamento nelle classi di un qualsiasi docente è soltanto la punta di un iceberg che nasconde la montagna di lavoro sotto il mare. Oltre le 18 (scuola secondaria), 22+2 (scuola primaria) e 25 ore (scuola di infanzia) di attività di insegnamento, previste dagli artt. 28 del CCNL scuola 2006/2009 e il 28 del CCNL scuola 2016-2018, ci sono tantissime altre ore di lavoro funzionale all’insegnamento. Si tratta di lavoro sommerso, non quantificato e non riconosciuto dall’opinione pubblica, ma è lavoro obbligatorio per norma contrattuale.
Un docente deve dedicare ogni giorno alcune ore lavoro per la preparazione alle lezioni del giorno successivo, c’è un impegno lavorativo per organizzare le strategie didattiche da utilizzare, si dedica del tempo per la preparazione del materiale didattico da usare in classe, ci sono delle ore di lavoro per la preparazione delle verifiche, la correzione delle stesse. Ogni anno i docenti sono impegnati anche in corsi di formazione e aggiornamento.
C’è da sottolineare che una lezione in classe, con numerosi alunni da formare, non si improvvisa, ma ha un percorso pensato, studiato, approfondito, che costa sacrificio e tempo anche al docente anziano ed esperto. Nel contratto collettivo nazionale della scuola questo importante tempo funzionale all’insegnamento, che i docenti dedicano alle proprie classi, è menzionato, ma non è quantificato in ore settimanali. Possiamo certamente affermare che un docente deve preparare le attività didattiche da proporre durante le sue ore di lezione, deve selezionare il materiale da proporre alle classi, quindi impiega giornalmente 2 o 3 ore di lavoro pomeridiano che si sommano alle ore di servizio dell’insegnamento.
Consigli di classe, collegi docenti e dipartimenti, colloqui con le famiglie, sono impegni che hanno una cadenza mensile, poi ci sono riunioni per l’orientamento degli studenti in entrata e in uscita, per non parlare delle ore che vengono dedicate a risolvere qustioni spinose che riguarrdano gli studenti. Quasi tutti i docenti sono impegnati per almeno 80 ore annue di attività collegiali. Con le scuole aperte dalla mattina alle 7 fino la sera alle 20, le attività collegiali ed extracurricolari sono aumentate notevolmente e quindi il carico orario di servizio si è fatto più pesante e più pressante.
Le ferie dei docenti sono regolate dal CCNL scuola 2006/2009 e possono essere fruite solamente in periodi in cui sono interrotte le attività didattiche ovvero quando non ci sono lezioni o attività collegiali. Di norma le ferie si fruiscono nei mesi di luglio e/o agosto. I docenti restano in servizio, quindi disponibili fino al 30 giugno di ogni anno scolastico (la scuola dell’infanzia svolge attività didattica fino al 30 giugno con i bambini), c’è da tenere conto che nella scuola secondaria di I e II grado ci sono anche gli esami di Stato. Buona parte dei docenti della scuola secondaria di I grado è impegnata, dopo gli scutini finali e fino al 30 giugno, a svolgere gli esami di Stato del I ciclo. I docenti di scuola secondaria di II grado che hanno le classi terminali, sono impegnati a svolgere gli esami di Stato fino a metà del mese di luglio.
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
C’è da ricordare anche un altro appuntamento che vede i docenti della scuola secondaria di II grado impegnati ad agosto nella sessione di esame per estinguere i debiti scolastici. Alla fine di agosto, per come disposto dalla norma, i consigli di classe, dopo lo svolgimento degli esami, si devono riunire per scrutinare i ragazzi che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Affermare quindi che i docenti godono di 3 mesi di ferie, non solo è falso, ma pregiudica l’impegno professionale di un’intera categoria.
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