È stata quindi pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585, con la quale vengono fornite le istruzioni operative ai dirigenti scolastici per la gestione dei docenti cosiddetti ‘fragili’: una condizione da intendersi, c’è scritto nella nota, come temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.
Tra le varie condizioni che si potrebbero venire a configurare, bene evidenziate in un altro articolo, riteniamo che valga la pena soffermarsi su quella del docente di ruolo, con una o più patologie croniche, reputato inidoneo dal medico competente della scuola a seguito di domanda dello stesso insegnante.
È bene sapere che il medico del lavoro potrebbe reputare il docente non idoneo temporaneamente allo svolgimento delle lezioni, considerando che in classe, in presenza di un alto numero di alunni, potrebbe esporsi a rischi non indifferenti in caso di contagio da Covid-19.
Tuttavia, l’incompatibilità ravvisata dal medico potrebbe non riguardare l’attività lavorativa in toto. Nel senso che il docente reputato inidoneo allo svolgimento delle lezioni potrebbe comunque essere reputato in grado di svolgere altre mansioni, di tipo amministrativo (quindi collocato professionalmente come Ata) in un contesto diverso, compatibili in questo caso con il suo stato di salute.
In tal caso, potrebbe essere “utilizzato” sempre all’interno della scuola, ma ovviamente non in classe.
Per essere collocati tra gli Ata, tuttavia, i docenti dichiarati temporaneamente inidonei a stare in classe dovranno dare il loro assenso.
“Questo passaggio di ruolo, sempre temporaneo, comporterebbe anche un mutamento dell’orario di servizio settimanale, che diventerebbe di 36 ore come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei”, scrive Marco Bruschi nella nota del MI n.1585 dell’11 settembre con la quale vengono fornite le istruzioni operative per il personale “fragile” con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per contenere il condagio da Covid-19.
“L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo – scrive Bruschi – potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico”.
Senza l’assenso a svolgere le funzioni come Ata scatterà la collocazione in malattia obbligatoria: “qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia”, chiosa Bruschi.
A parlarne è stato anche Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi: la sorveglianza sanitaria eccezionale”, dice il leader dell’Anp, deve in pratica “stabilire se sono idonei alla funzione di insegnamento in aula a contatto con gli alunni. Se non dovesse essere così, si valuterà se impiegarli in altre mansioni all’interno della scuola, tipo biblioteca o segreteria”.
“Ovviamente i docenti che lavorano per 18 ore settimanali più le altre incombenze, assumeranno un’altra modalità, quella delle 36 ore settimanali, come i segretari appunto”, conferma Giannelli.
Solo se il docente proprio non potrà stare nella scuola, perché reputato in uno stato di salute evidentemente con maggiori rischi derivanti da un eventuale contagio di Coronavirus, “verrà trattato come malato e scatteranno allora le supplenze”.
La decisione potrebbe anche non durare tutto l’anno. “Le diverse mansioni dureranno per il tempo stabilito dal medico che poi rivedrà il paziente”, conclude Giannelli.
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