Bisogna ricordare che i docenti fragili, mandati in malattia d’ufficio dopo la visita fatta con il Medico competente della scuola, dal 16 ottobre 2020 in poi rientrano nei casi di malattia ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale, ovvero sono soggetti alle trattenute dallo stipendio e i giorni di assenza vengono computati nel calcolo dell’ultimo triennio.
A decorrere dal 16 ottobre 2020, ai sensi del comma 2-bis dell’art.26 del D.L.18/2020, è disposto che i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita, ovvero in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgano, di norma, la propria prestazione lavorativa in modalità agile, potendo essere impiegati anche in mansione diversa, ma ricompresa nella stessa categoria od area di inquadramento, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per tutti gli altri lavoratori fragili, non essendo ricompresi nel disposto del succitato art.26, saranno applicate le disposizioni previste dall’art.17 del CCNL 2006/2009.
Il riferimento normativo che regola le assenze per malattia degli insegnanti a tempo indeterminato è l’art.17 del CCNL scuola 2006-2009.
Per il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, si applica invece l’art.19 comma 3 del CCNL 27.11.2007. Per quanto riguarda il personale di ruolo bisogna dire che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Se per esempio il docente si assenta per malattia nel periodo che va dal 16 ottobre al 23 dicembre 2020, per un totale, riferito a questo singolo episodio di malattia di 68 giorni; il periodo triennale di riferimento, ai sensi del comma 1 dell’art.17, andrà dal 23 dicembre 2017 al 23 dicembre del 2020.
Nel triennio su evidenziato, il docente ha diritto a 18 mesi di malattia, i primi nove mesi pagati al 100%, dal decimo al dodicesimo al 90% e poi fino al diciottesimo al 50%. Quindi nel suddetto periodo tutte le assenze per malattia si sommano sia agli effetti della determinazione della durata massima di 18 mesi sia agli effetti della retribuzione.
Nel comma 2 dell’art.17 esiste un’altra tutela che consente all’insegnante, che ne faccia regolare richiesta, la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e accertati dall’Amministrazione, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Terminati questi ulteriori 18 mesi, come previsto dal comma 4 dell’art.17 CCNL scuola, l’insegnante può essere dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Molto più ridotte sono invece le tutele per il diritto alla malattia per i docenti precari. Infatti nell’art.19 comma 3 è scritto che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per quanto attiene la retribuzione degli insegnanti precari è specificato nel comma 4 dell’art.19 suddetto che, fermo restando il limite dei 9 mesi in un triennio, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale precario è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%.
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