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Docenti, il periodo di prova non entra nella ricostruzione della carriera. Sentenza della Cassazione

Importante sentenza della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17771/2017. I giudici hanno accolto il ricorso del Miur. La Cassazione – riporta Il Sole 24 Ore – ha affermato che la ricostruzione della carriera di una docente, anche ai fini economici, non può che riferirsi ai soli rapporti di impiego che si realizzano al positivo superamento del periodo di prova.

 

La Corte d’appello, nel 2011, aveva confermato la sentenza del Tribunale ordinario e accolto il ricorso di un’insegnante nei confronti del Miur, rivolta ad aver riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, dalla data di conferma in ruolo con un’anzianità di 15 anni, 3 mesi e 25 giorni ai fini giuridici ed economici, oltre a 8 mesi ai soli fini economici.

 

L’amministrazione scolastica aveva considerato irrecuperabile ai fini economici l’anzianità, per aver preso la dipendente, servizio effettivo soltanto a seguito della riammissione conseguente alla conclusione della vicenda penale che l’aveva vista coinvolta e per la quale aveva scontato la pena detentiva di 1 anno, 8 mesi e 15 giorni.

La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera della dipendente, sul presupposto che la stessa, supplente incaricata con contratti temporanei, nominata in ruolo con decorrenza dall’agosto del 1982, si era trovata nell’impossibilità di svolgere il periodo di prova, essendo, al tempo della stabilizzazione sottoposta a sospensione cautelare, prima obbligatoria, poi facoltativa, per essere imputata in un procedimento.

 

A seguito della sentenza di condanna l’amministrazione, con provvedimento del 1991, aveva inflitto alla dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro di sei mesi, per poi riammetterla in servizio.

La Corte d’Appello ha ritenuto che il ritardo con il quale la docente aveva svolto il periodo di prova non fosse dipeso da fatto a lei imputabile, ma dal protrarsi per ben nove anni della sospensione cautelare in ragione della durata del maxiprocesso penale, e che, pertanto, il rapporto d’impiego dovesse ritenersi perfezionato fin dall’atto di nomina in ruolo nell’agosto del 1982.

Avverso tale sentenza il Miur ha proposto ricorso presso la Cassazione.

 

La Cassazione rileva che nel pubblico impiego non contrattualizzato il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall’origine. Di conseguenza l’applicazione dell’articolo 96 del Dpr 3/1957, deve essere ritenuta esclusa nel caso in esame, riferendosi la norma ai soli rapporti d’impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova.

I giudici della Cassazione nell’accogliere il ricorso del Miur evidenziano che il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto di impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento avendo quale obiettivo consentire all’amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità di attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti il posto. Di conseguenza, conclude la Corte di cassazione, è soltanto con il superamento del periodo di prova che si verifica la condizione risolutiva della conferma in ruolo, con perfezionamento e consolidamento del rapporto di lavoro pubblico.

Andrea Carlino

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